C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 04/11/2021 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società VENTIMIGLIACALCIO ASD avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 22 del 5 ottobre 2021 (gara: FOOTBALL GENOVA CALCIO – VENTIMIGLIACALCIO ASD del 26 settembre 2021 – Eccellenza).

 

in merito al ricorso proposto dalla società VENTIMIGLIACALCIO ASD avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 22 del 5 ottobre 2021 (gara: FOOTBALL GENOVA CALCIO – VENTIMIGLIACALCIO ASD del 26 settembre 2021 – Eccellenza).

 

Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della perdita della gara, oltre a quella dell’ammenda, nei confronti della società VENTIMIGLIACALCIO poiché in occasione della gara fissata per il giorno 26/9/2021 alle ore 16.00, non si era presentata in tempo utile per l’avvio della stessa e, precisamente si presentava al campo alle ore 16:48 non in divisa di gioco e, pertanto, la gara non veniva disputata. Il Primo Giudice, inoltre, riteneva non sufficiente a mutare il giudizio de quo le giustificazioni addotte dal sodalizio sanzionato, in quanto la condotta della VENTIMIGLIACALCIO nella pianificazione della trasferta appariva “negligente alla luce delle informazioni a sua disposizione”. Pertanto, non ricorrevano i presupposti per invocare la causa di forza maggiore. Avverso tale decisione, ha proposto rituale reclamo la società VENTIMIGLIACALCIO, deducendo che: - il pullman della VENTIMIGLIACALCIO imboccava l’autostrada al casello di Ventimiglia alle ore 12.40 circa ed usciva dall’autostrada al casello di Genova Ovest alle ore 16.25, come dichiarato dall’autista; - il ritardo era addebitale a cause di forza maggiore e segnatamente alle code createsi lungo il tratto autostradale tra Albenga e Spotorno; - che tali code, alle ore 12.00, avevano una lunghezza di 6 km e che si intensificavano nel corso del pomeriggio fino a raggiungere un picco di 14 km alle ore 17.00, come dichiarato dal Direttore di Esercizio dell’Autostrada dei Fiori; - che, contestualmente, sulla SS 1 Aurelia si era verificata una frana all’altezza di Noli, di talché non era stato possibile deviare l’itinerario sulla viabilità ordinari, come consta dalla dichiarazione resa dal Direttore di Esercizio dell’Autostrada dei Fiori; - che sulla Provincia di Genova era stata diramata l’allerta cd. arancione a causa delle forti piogge – come da documentazione prodotta dalla ricorrente – a causa delle quali il pullman sia era imbattuto un traffico notevole anche nell’area genovese. La reclamante deduce, di conseguenza, la sussistenza di un’ipotesi di forza maggiore alla stregua della quale non sarebbe stato possibile un qualsivoglia comportamento alternativo più diligente rispetto a quello effettivamente concretato e tale da evitare il ritardo nel quale era materialmente incorsa. Da quanto descritto appare chiaro che l’attenzione debba essere rivolta alla possibilità o meno di applicare al caso specifico l’istituto della forza maggiore e dunque che sussistano e siano adeguatamente provati elementi a suffragio di questa tesi. Norma di riferimento per la fattispecie che occupa, dunque, è l’art. 55 delle NOIF, a mente del quale «Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore». La giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive. È indubbio che si tratti di una speciale causa di esclusione della responsabilità che ha determinato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione. La questione, tra l’altro, non è meramente teorica posto che l’accoglimento dell’una piuttosto che dell’altra definizione può comportare una diversa ampiezza dell’area applicativa dell’istituto. Orbene, nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, al compimento di un’azione. Va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale peculiare omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito. E dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF). È, altresì, vero che in diverse occasioni, al fine di applicare l’art. 55 delle NOIF, sono state prese in considerazione le avverse condizioni atmosferiche; elemento presente nel caso che ci occupa. Inoltre – al di là delle simulazioni che possono essere espletate per determinare il tempo occorrente per percorrere la tratta autostradale Ventimiglia – Genova Ovest – è pacifico che la distanza chilometrica tra i due caselli autostradali sia di circa 160 km e che, di conseguenza, il tempo prudenzialmente stimato per la percorrenza di tale tratto, in assenza di condizioni particolari di traffico, possa oscillare tra i 90 (con una velocità media di circa 106 Km/h) ed i 100 minuti (con una velocità media di circa 96 km/h). Nel caso di specie, il pullman della società Ventimiglia impiegava ben tre ore e quarantacinque minuti (225 minuti), cioè ben più del doppio del tempo che avrebbe potuto essere stimato per la percorrenza della tratta senza incorrere in criticità viatorie. Si ritiene, inoltre, che la società Ventimiglia sia incappata in una serie di circostanze le quali, da un lato, hanno provocato direttamente il ritardo e dall’altro, hanno reso impossibile per il sodalizio adottare condotte alternative. In particolare, è dimostrato che la coda autostradale fosse di notevole entità, sia per la dichiarazione resa Direttore di Esercizio dell’Autostrada dei Fiori sia per il tempo impiegato a percorrere la tratta, dal quale si può evincere che le condizioni di traffico fossero eccezionalmente critiche. E’stato, altresì, acquisito agli atti che, per ovviare alle code insorte tra Albenga e Spotorno, non sia stato possibile deviare sulla viabilità ordinaria stante la chiusura, dovuta a frana, della SS 1 Aurelia all’altezza di Noli. A questi occorsi, di per sé idonei a determinare un ritardo incolpevole, si è aggiunta l’ulteriore criticità del traffico metropolitano nell’area genovese, dovuto a piogge di entità tale da determinare l’emanazione della cd. allerta arancione.

In tale situazione, Questa Corte non ha ravvisato nella condotta posta in essere dai dirigenti della società Ventimiglia alcuna negligenza, atteso che la partenza dalla rispettiva sede veniva pianificata sostanzialmente con circa quattro ore di anticipo rispetto all’orario di inizio di una gara che avrebbe dovuto essere disputata a circa 170 km di distanza, la maggior parte dei quali da percorrere su tratto autostradale, notoriamente più rapida rispetto alla viabilità extraurbana. Nessuna violazione, conseguentemente, può essere imputata alla società Ventimiglia, che ad avviso di Questa Corte ha pianificato correttamente la partenza per la gara in epigrafe e non si è resa responsabile di comportamenti tali da determinare, o concorrere a determinare, il ritardo in commento. È noto, infatti, che il casus costituisce sempre il limite della culpa, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che l’accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto. Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione delle Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 NOIF, previa ponderata valutazione da parte del Giudicante, del caso concreto soprattutto da un punto di vista fattuale. Sì che, in questa prospettiva, in ragione degli eventi descritti in narrativa, si ritiene che al sodalizio reclamante non possa, nel complesso, essere rimproverato un comportamento lassista o superficiale. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 22 del 5 ottobre 2021, annulla le sanzioni ivi inflitte ed ordina la ripetizione della gara FOOTBALL GENOVA CALCIO – VENTIMIGLIACALCIO secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comitato Regionale. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

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