C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 11/11/2021 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società SC SOCCER BORGHETTO avverso provvedimento di squalifica per quattro gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del SignorMatteo DI LORENZO, pubblicato con C.U. n. 29 del 28 ottobre 2021 (gara: SOCCER BORGHETTO – PRAESE 1945 del 24 ottobre 2021 – Promozione – Girone B).

in merito al ricorso proposto dalla società SC SOCCER BORGHETTO avverso provvedimento di squalifica per quattro gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del SignorMatteo DI LORENZO, pubblicato con C.U. n. 29 del 28 ottobre 2021 (gara: SOCCER BORGHETTO – PRAESE 1945 del 24 ottobre 2021 – Promozione – Girone B).

 

La società SOCCER BORGHETTO ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale con la quale il tesserato Matteo DI LORENZO è stato squalificato per quattro gare perché, espulso per doppia ammonizione, dopo aver commesso il fallo relativo al secondo provvedimento di ammonizione, pestava la mano dell'avversario rimasto a terra; a fine gara, mentre il ddg rientrava negli spogliatoi, gli si avvicinava, chiedendogli di parlare e, alla replica del ddg che non vi era nulla da aggiungere, lo apostrofava con un'espressione ingiuriosa. La società reclamante deduce una diversa ricostruzione dei fatti con riferimento alla mancanza di volontarietà nella condotta aggressiva posta in essere nei confronti del calciatore avversario e chiede una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Nel referto di gara, è chiaramente riportato che il DI LORENZO, dopo aver commesso un fallo a seguito del quale riceveva le seconda ammonizione, assestava volontariamente un pestone sulla mano del calciatore avversario il quale reagiva a tale condotta spingendo il DI LORENZO e facendolo cadere a terra. Anche il giocatore della PRAESE 1945, pertanto, veniva espulso dal t.d.g.. E’ pacifico, pertanto, che tra i due calciatori, successivamente al contatto falloso, vi sia stato un ulteriore scambio di natura fisica e consistente nella reciproca perpetrazione di condotte antisportive. Appare, altresì, pienamente dimostrato quanto accaduto al termine della gara e cioè che il DI LORENZO abbia apostrofato con espressione gravemente ingiuriosa l’arbitro. In tale situazione, la sanzione inflitta al tesserato della società reclamante appare del tutto congrua e non suscettibile di rivisitazione in melius in questa sede. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, respinge reclamo presentato dalla società SOCCER BORGHETTO avverso il provvedimento di squalifica per quattro gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Matteo DI LORENZO, pubblicato con C.U. n. 29 del 28 ottobre 2021,confermando integralmente la decisione opposta. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

 

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