C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 25/11/2021 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società ANPI SPORT E. CASASSA avverso provvedimento di squalifica del Signor Alessandro PITTALUGA per tre gare, emesso dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicato con C.U. n. 33 del 11novembre 2021 (gara: MULTEDO 1930 – ANPI SPORT E. CASASSA del 6 novembre 2021 – Prima Categoria C).

in merito al ricorso proposto dalla società ANPI SPORT E. CASASSA avverso provvedimento di squalifica del Signor Alessandro PITTALUGA per tre gare, emesso dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicato con C.U. n. 33 del 11novembre 2021 (gara: MULTEDO 1930 – ANPI SPORT E. CASASSA del 6 novembre 2021 – Prima Categoria C).

 

Il Signor Pittaluga è stato squalificato per tre gare dal Giudice Sportivo Regionale, poiché in occasione di una rimessa laterale, prima che la palla fosse giocabile, colpiva con forza, con il gomito, la testa di un avversario. Avverso tale sanzione, ha proposto rituale reclamo la società ANPI SPORT E. CASASSA, deducendo l’eccessività della sanzione per la ritenuta non sussumibilità di tale comportamento nel quadro applicativo della condotta violenta. Questa Corte ha sentito il direttore di gara, il quale ha chiarito che il contegno in oggetto si era verificato a palla in giuoco, tant’è vero che veniva sanzionato, sul campo, con un calcio di punizione e non con la ripetizione della rimessa laterale, che sarebbe stata la sanzione da applicarsi in caso di infrazione avvenuta a giuoco fermo. L’arbitro ha, altresì, precisato con dovizia di particolari come tale contrasto si sia concretato in un contesto di reciproco agonismo e contatto fisico. Il calciatore attinto, inoltre, non ha riportato alcuna conseguenza lesiva e/o dolorosa a seguito del gesto perpetrato in proprio danno. Alla luce di quanto sopra, il comportamento in contestazione non può essere qualificato come condotta violenta, bensì come condotta gravemente antisportiva, con la conseguente necessità di ridurre a due gare di squalifica la sanzione inflitta dal Primo Giudice. * * * * * * * * * * * * P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società ANPI SPORT E. CASASSA avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Alessandro PITTALUGA, pubblicato con C.U. n. 33 del 11 novembre 2021, riduce a due gare di squalifica la sanzione inflitta dal Primo Giudice. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

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