C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 25/11/2021 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società ASD MARASSI 1965 avverso provvedimento di squalifica per quattro gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Lorenzo BERNARDINI, pubblicato con C.U. n. 31 del 4 novembre 2021 (gara: FOLLO SAN MARTINO – ASD MARASSI 1965 del 31 ottobre 2021 – Promozione B).

in merito al ricorso proposto dalla società ASD MARASSI 1965 avverso provvedimento di squalifica per quattro gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Lorenzo BERNARDINI, pubblicato con C.U. n. 31 del 4 novembre 2021 (gara: FOLLO SAN MARTINO – ASD MARASSI 1965 del 31 ottobre 2021 – Promozione B).

 

Il Signor Bernardini è stato squalificato per quattro gare dal Giudice Sportivo, poiché a fine gara, mentre usciva dal tdg, sputava due volte vicino ai piedi di una delle due AA. Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo la società MARASSI 1965 deducendo, in principalità l’illegittimità della sanzione per la contraddittorietà di quanto riportato nel referto arbitrale e, in via di subordine, deduceva l’eccessività della squalifica inflitta al tesserato. Il ricorso è fondato, nei limiti che di seguito verranno precisati. Devesi, anzitutto, evidenziare come non vi sia la asserita contraddittorietà, atteso che, correttamente, l’arbitro ha riportato sul referto quanto appreso da parte dell’assistente arbitrale e cioè che il Signor Bernardini aveva sputato, due volte, per terra, in prossimità dei piedi dell’assistente medesimo. La circostanza che tale episodio non sia stato descritto anche nella parte relativa alle annotazioni dell’assistente è dovuto a mera dimenticanza che è stata, peraltro, emendata con l’acquisizione disposta da Questa Corte di un’integrazione al referto redatta dallo stesso assistente. In detto elaborato, inoltre, è stata del tutto confermata e ribadita la versione del fatto già estesa dal direttore di gara, di talché non può esservi alcun dubbio in merito alla materialità delle circostanze oggetto di contestazione. Sul punto, pertanto, il reclamo va respinto, stante l’infondatezza della doglianza dedotta in via principale. Il ricorso, al contrario, coglie nel segno quanto al motivo proposto in via subordinata, concernente l’eccessività della sanzione. E’pacifico, infatti, che lo sputo non abbia attinto l’assistente di gara né che lo stesso fosse ivi direzionato, in quanto tale gesto era indirizzato al terreno, seppur in prossimità dell’assistente medesimo. Di conseguenza, la fattispecie in commento non può in alcun dubbio rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 35 co. 1 C.G.S., poiché il fatto de quo non può essere considerato, per quanto detto sopra, alla stregua di un “atto intenzionale […] che si concretizza in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”, mancando proprio quest’ultimo elemento nel contegno tenuto dal tesserato. Similmente, non può essere applicato al caso di specie il disposto di cui all’art. 36 co. 1 lett. b) C.G.S. in quanto la condotta perpetrata dal calciatore – per certo gravemente irriguardosa – non si è concretizzata in un contatto fisico né era idonea o finalizzata a determinarlo. Sul punto, appare decisivo il rilievo che lo sputo non fosse diretto verso una parte del corpo dell’assistente, bensì al suolo. Il comportamento in oggetto, pertanto, deve essere considerato quale condotta gravemente irriguardosa, poiché lo sputo – preceduto da uno sguardo rivolto dal tesserato all’assistente – si è tradotto in un’inaccettabile manifestazione di disprezzo nei confronti dell’assistente. La sanzione più equa, appare dunque quella di tre gare di squalifica, con conseguente riduzione di una gara rispetto alla sanzione comminata dal Primo Giudice. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società ASD MARASSI 1965 avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Lorenzo BERNARDINI, pubblicato con C.U. n. 31 del 4 novembre 2021, riduce a tre gare di squalifica la sanzione inflitta dal Primo Giudice. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

 

 

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