C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 17/12/2021 – Delibera – n merito al ricorso proposto dalla società REAL SANTO STEFANO CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale presso la Delegazione di Imperia, pubblicato con C.U. n. 22 del 26 novembre 2021 (gara: NUOVA SANSTEVESE – REAL SANTO STEFANO CALCIO del 21 novembre 2021 – Seconda Categoria).

n merito al ricorso proposto dalla società REAL SANTO STEFANO CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale presso la Delegazione di Imperia, pubblicato con C.U. n. 22 del 26 novembre 2021 (gara: NUOVA SANSTEVESE – REAL SANTO STEFANO CALCIO del 21 novembre 2021 – Seconda Categoria).

 

Il Giudice Provinciale ha inflitto la sanzione della perdita della gara e dell’ammenda alla società Real Santo Stefano, poiché “il dg in seguito ad un provvedimento di espulsione nei confronti di un calciatore della Società Real Santo Stefano Calcio veniva avvicinato dal giocatore PAPALIA FABIO della stessa società del giocatore espulso precedentemente, il quale protestava vivacemente insultando il Direttore di gara, dopo il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti continuava nelle proteste con atteggiamento aggressivo e con frasi minacciose; veniva trattenuto dai propri compagni di squadra; successivamente mentre l’Arbitro controllava la situazione creatasi nei pressi delle due panchine il giocatore Papalia Fabio lo colpiva con un forte pugno al volto e precisamente sulla mascella destra”. A seguito di tale condotta, l’arbitro non poteva continuare a dirigere la gara, in quanto doveva essere trasportato presso il locale Pronto Soccorso, ove gli venivano diagnosticate lesioni personali giudicate guaribili in giorni cinque. La reclamante ha impugnato tale provvedimento, poiché a suo dire il direttore di gara avrebbe sospeso la gara in oggetto prima di essere attinto dal pugno sferrato dal proprio tesserato, di talché la sanzione della perdita della gara sarebbe illegittima. In particolare, la ricorrente ha dedotto che l’arbitro avrebbe fischiato tre volte alcuni momenti prima della condotta posta in essere dal proprio calciatore, peraltro non contestata. A riscontro di tale proposizione, sono stati prodotti alcuni filmati dei quali Questa Corte non può tenere conto, ai sensi dell’art 61 co. 2 C.G.S. secondo cui gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Nel caso di specie, il filmato – secondo quanto dedotto dalla reclamante – dovrebbe essere al contrario utilizzato per apprezzare la presunta sospensione della gara prima della condotta violenta subita dall’arbitro; circostanza, questa, che è insuscettibile di essere dimostrata con tale mezzo. I filmati in questione, inoltre, non sono per nulla decisivi in quanto tutt’altro che chiari ed esaustivi per ciò che attiene quanto in essi concretamente rappresentato. Questa Corte, comunque, ha sentito a chiarimenti il direttore di gara, il quale ha confermato in toto quanto dedotto in referto, il cui contenuto è stato ben compendiato dal Primo Giudice nel proprio decisum. L’arbitro ha, altresì, riferito di aver fischiato alcune volte prima di venire colpito, precisando che tali fischi non consistevano assolutamente nel triplice fischio con il quale sarebbe stato posto termine alla gara, e che erano stati determinati non già dalla volontà di sospendere definitivamente la gara, bensì da quella di richiamare l’ordine sul terreno di giuoco. Come è noto, ai sensi dell’art. 61 co. 1 C.G.S. i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Di conseguenza, non può sussistere alcun dubbio in merito alla circostanza per cui l’arbitro abbia sospeso definitivamente la gara a seguito del pugno subito da parte del tesserato del sodalizio reclamante, le cui conseguenze lesive gli hanno impedito di proseguire regolarmente nella direzione di gara. L’ufficiale di gara, inoltre, non ha menzionato alcuna attivazione dei dirigenti del Real Santo Stefano Calcio, né alcuna condotta riconducibile alla prospettata “collaborazione fattiva” che sarebbe stata prestata successivamente all’aggressione patita da parte del sullodato. Le sanzioni inflitte dal Primo Giudice appaiono, pertanto, conformi alle risultanze istruttorie e, anzi, fin troppo miti in relazione alla gravità dell’accaduto. Pertanto, è opinione di Questa Corte che sia necessario non solo confermare le statuizioni assunte dal Giudice Provinciale, ma che debba essere, altresì, inflitta la sanzione della diffida per l’applicazione di più gravi sanzioni al ripetersi di simili condotte. Per quanto attiene il provvedimento assunto nei confronti del Signor Hameth Siby Hamady, lo stesso è stato squalificato per cinque gare perché “espulso dal terreno di gioco per grave fallo nei confronti di un avversario, successivamente dalla tribuna proferiva frasi offensive nei confronti del Direttore di gara, al momento della sospensione della gara entrava sul terreno di gioco avvicinandosi all'Arbitro proferiva ulteriori offese e gli tirava con la mano la giacca della divisa”. Tale sanzione appare del tutto equa ai fatti ivi descritti, peraltro pienamente conformi a quanto menzionato nel referto arbitrale, tenuto conto sia della gravità delle condotte sia della loro reiterazione e non contestualità, poiché perpetrate in tre momenti differenti. Non sussistono, pertanto, i presupposti per una riforma, anche solo parziale, di tale determinazione.

P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, respinge il reclamo presentato dalla società REAL SANTO STEFANO CALCIO avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale presso la Delegazione di Imperia, pubblicato con C.U. n. 22 del 26 novembre 2021,e ai sensi dell’art. 78 co. 2 C.G.S. in parziale riforma dello stesso infligge alla società REAL SANTO STEFANO CALCIO, unitamente all’ammenda già comminata dal Primo Giudice, la diffida per l’applicazione di più gravi sanzioni al reiterarsi simili condotte. Conferma nel resto. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it