C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 05/01/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società CAPERANESE 2015 avverso provvedimento di squalifica per quattro gare nei confronti del calciatore Lorenzo TRAVERSARO emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 47 del 23 dicembre 2021 (gara: ASD APPARIZIONE – ASD CAPERANESE del 19 dicembre 2021 – Prima Categoria).

in merito al ricorso proposto dalla società CAPERANESE 2015 avverso provvedimento di squalifica per quattro gare nei confronti del calciatore Lorenzo TRAVERSARO emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 47 del 23 dicembre 2021 (gara: ASD APPARIZIONE – ASD CAPERANESE del 19 dicembre 2021 – Prima Categoria).

 

Il Signor Traversaro è stato squalificato per quattro gare, poiché a fine gara, nel tunnel degli spogliatoi, insultava il ddg, togliendosi la maglietta per non mostrare il numero, spingendo, inoltre, un calciatore avversario contro il muro dello spogliatoio, senza conseguenze lesive. Veniva identificato grazie al capitano. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la società, deducendo l’eccessività della sanzione. Il reclamo è fondato. Pacifica è la ricostruzione del fatto, ben compendiata nel referto arbitrale. Ciononostante, è opinione di Questa Corte che non sia corretta la dosimetria della sanzione operata dal Primo Giudice. Se, infatti, sono indiscutibili le due gare di squalifica per l’ingiuria rivolta al direttore di gara, si ritiene che siano eccessive le ulteriori due gare inflitte per la condotta antisportiva posta in essere pressoché contestualmente alla condotta offensiva perpetrata nei confronti dell’arbitro. Il contegno posto in essere dal calciatore, infatti, può essere unitariamente considerato come un’unica manifestazione di disappunto, che di certo ha concretizzato un’ulteriore violazione ma non tale, risolvendosi in una condotta antisportiva, da determinare l’inflizione di ulteriori due gare di squalifica. Per tali ragioni, si ritiene necessaria la riduzione di una gara della sanzione comminata dal Primo Giudice con conseguente rideterminazione della medesima n tre gare complessive di squalifica. * * * * * * * * * * * P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, accoglie del reclamo presentato dalla società ASD CAPERANESE 2015 e, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 47 del 23 dicembre 2021, riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor Lorenzo TRAVERSARO, rideterminandola complessivamente in tre gare di squalifica. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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