C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 27/01/2022 – Delibera – in merito al reclamo presentato dalla Società ASD LIDO SQUARE FBC avverso provvedimento di squalifica per 5 giornate del giocatore AGOSTINI Marco, per 2 giornate del giocatore DELLEPIANE Lorenzo e di ammenda di Euro 200,00 (duecento) e la squalifica del campo per 1 gara a carico della Società, emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 32 del 23/12/2021 (Gara: LIDO SQUARE VS SAN GIOVANNI BATTISTA – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE E, IN DATA 19.12.2021)

in merito al reclamo presentato dalla Società ASD LIDO SQUARE FBC avverso provvedimento di squalifica per 5 giornate del giocatore AGOSTINI Marco, per 2 giornate del giocatore DELLEPIANE Lorenzo e di ammenda di Euro 200,00 (duecento) e la squalifica del campo per 1 gara a carico della Società, emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 32 del 23/12/2021 (Gara: LIDO SQUARE VS SAN GIOVANNI BATTISTA - CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE E, IN DATA 19.12.2021)

 

La Società ASD LIDO SQUARE FBC ha proposto tempestivamente rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale in epigrafe che, in forza del provvedimento impugnato, ha disposto: a) la squalifica per cinque giornate del giocatore Marco AGOSTINI perché, in dissenso con la decisione dell’arbitro, che aveva assegnato un rigore alla formazione avversaria e nella circostanza aveva sanzionato la condotta fallosa dell’AGOSTINI con l’ammonizione, si rivolgeva al direttore di gara con forte impeto ed irruenza, come per volerlo aggredire, usando espressioni lesive del decoro e dell’onore del direttore di gara; inoltre, una volta espulso dal terreno di gioco, non si allontanava immediatamente dallo stesso ed anzi continuava ad inveire all’indirizzo dell’arbitro, ritardando la ripresa del gioco per oltre quattro minuti; allontanatosi infine dal terreno di gioco solo dopo invito in tal senso ricevuto dal capitano della propria squadra, permaneva a ridosso della recinzione del campo per destinazione continuando ad insultare ed a contestare le decisioni del direttore di gara; b) la squalifica per due giornate del giocatore Lorenzo DELLEPIANE che, espulso per doppia ammonizione, rifiutava di allontanarsi dal terreno di gioco e, di fronte all’invito in tal senso rivoltogli dal direttore di gara, rispondeva infastidito con espressioni lesive del decoro e dell’onore dell’arbitro; c) l’ammenda di Euro 200,00 (duecento) e la squalifica del campo per una gara a carico della Società reclamante perché alcuni tifosi della ASD LIDO SQUARE FBC contestavano durante la gara con espressioni offensive e gravemente oltraggiose il direttore di gara e perché, al termine della gara stessa, si introducevano senza titolo all’interno degli spogliatoi transitando per un cancello lasciato inopinatamente aperto e non vigilato durante tutta la gara, per festeggiare la vittoria assieme ai giocatori della squadra dell’ASD LIDO SQUARE FBC * Sostiene la Società ASD LIDO SQUARE FBC che il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure sia erroneo ed eccessivamente gravatorio in quanto, a dire della Società reclamante: a) il giocatore Marco AGOSTINI, il cui comportamento è senz’altro censurabile a detta della reclamante, è stato in qualche modo indotto da evidenti errori tecnici in cui sarebbe incorso il direttore di gara, andrebbe poi mitigata la sanzione alla luce del fatto che lo Stesso si sarebbe scusato per l’accaduto con il proprio dirigente; b) il giocatore Lorenzo DELLEPIANE, a detta della reclamante, andrebbe sanzionato con una sola giornata di squalifica, a norma del Regolamento di Giustizia Sportiva, in quanto espulso per doppia ammonizione; c) per quanto infine concerne gli addebiti mossi alla Società, essi andrebbero riformati alla luce del fatto che il cancello di accesso agli spogliatoi, contrariamente a quanto affermato dall’Ufficiale di Gara, sarebbe stato sempre chiuso e vigilato mentre, per ciò che concerne la condotta imputabile ai tifosi della Società reclamante, essa sarebbe giustificata ed in qualche modo giustificabile alla luce di asseriti marchiani errori tecnici compiuti dal Direttore di Gara nel corso della competizione. * Il Ricorso è infondato e va respinto. Va preliminarmente evidenziato che il Presidente della Società Reclamante, che aveva richiesto,a compendio del ricorso, di essere ascoltato, seppur tempestivamente invitato a comparire dalla Segreteria di Questa Corte, non si è presentato,adducendo motivi non comprovati e comunque non dipendenti né riconducibili a forza maggiore. Nel merito delle censure mosse dalla Società Reclamante, va poi preliminarmente evidenziato che quanto concerne la squalifica di due gare nei confronti del giocatore DELLEPIANE, il reclamo è da dichiarare inammissibile in parte qua, poiché non è ammissibile nei Dilettanti l'impugnazione di squalifiche di due gare o meno ai sensi dell'art. 137 terzo comma del C.G.S. lo stesso rilievo va poi fatto per quanto attiene la squalifica per una gara del campo di gioco. La narrativa dei fatti, quale è esposta dalla difesa della Società Reclamante nel ricorso introduttivo, conferma per altro in modo confessorio le condotte enucleate dall’arbitro nel referto di gara ed oggetto di valutazione da parte del primo Giudice. Asseriti ed indimostrati errori tecnici, in cui sarebbe incorso il direttore di gara nel corso della competizione, non sono né possono essere valutati alla stregua di una esimente o di una attenuante per condotte violente ed aggressive che hanno determinato l’adozione delle sanzioni disciplinari da parte dell’arbitro e che vi sono state certamente, come finanche riferisce la difesa della Società Reclamante. Le sanzioni adottate dal Giudice di prime cure sono coerenti con lo svolgimento dei fatti enucleato nel referto arbitrale, che per costante giurisprudenza di questa Corte ha fede privilegiata, e paiono proporzionate: il giocatore AGOSTINI ha posto in essere varie e reiterate condotte, ciascuna autonomamente sanzionabile, giungendo finanche ad impedire, una volta espulso, la ripresa della gara; il giocatore DELLEPIANE, già espulso per doppia ammonizione, si rendeva colpevole di ulteriore condotta, anch’essa di per sé sanzionabile, consistente nell’inveire nei confronti del direttore di gara con espressioni irriguardose e lesive della dignità dell’arbitro; infine la Società, che risponde a titolo di responsabilità oggettiva per condotte imputabili ai propri sostenitori, chiaramente individuati dal direttore di gara nel proprio referto. PQM La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, dichiara inammissibile il Reclamo proposto per il giocatore Lorenzo DELLEPIANE e per la Società ASD LIDO SQUARE FBC relativamente al capo di impugnazione afferente la squalifica del campo, respinge per il resto il Reclamo presentato dalla Società ASD LIDO SQUARE FBC avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del giocatore Marco AGOSTINI nonché di ammenda a carico della Società odierna reclamante ASD LIDO SQUARE FBC, pubblicato con C.U. n. 32 del 23/12/2021 e conferma, per l’effetto,in toto la sanzione inflitta dal primo Giudice. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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