C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 27/01/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società AURORA CALCIO avverso provvedimento di squalifica per quattro gare nei confronti del calciatore Gaetano LAUDANDO emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 47 del 23 dicembre 2021 (gara: AURORA CALCIO – CARCARESE del 18 dicembre 2021 – Prima Categoria).
in merito al ricorso proposto dalla società AURORA CALCIO avverso provvedimento di squalifica per quattro gare nei confronti del calciatore Gaetano LAUDANDO emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 47 del 23 dicembre 2021 (gara: AURORA CALCIO – CARCARESE del 18 dicembre 2021 – Prima Categoria).
Il G.S. ha squalificato il Signor Gaetano LAUDANDO per quattro gare poiché a fine gara, dopo essere rientrato nel proprio spogliatoio, dopo diversi minuti ne usciva senza la maglia da gioco, ma compiutamente identificato andava all'esterno dello spogliatoio riservato alla squadra avversaria e con un pugno rompeva la finestra, uno dei detriti di vetro tagliava in modo lieve un calciatore avversario. Avverso tale sanzione, ha proposto formale reclamo la società AURORA CALCIO deducendo sostanzialmente l’eccessività della stessa e formulando diverse richieste istruttorie. In particolare, la reclamante ha dedotto che il Laudando fosse stato provocato da un calciatore della squadra avversaria il quale, all’esito di una discussione occorsa al termine della gara, lo aveva attinto al corpo con uno sputo. Le richieste istruttorie sono inammissibili, poiché finalizzate a fornire elementi di riscontro in merito al riferito antefatto della condotta in contestazione, e cioè la discussione occorsa tra calciatori delle due squadre culminata con lo sputo dal quale sarebbe stato attinto il Laudando. In merito a tali circostanze, peraltro, non è necessario svolgere alcun approfondimento, essendo le stesse già ben compendiate nel referto arbitrale. Questa Corte, comunque, ha sentito il direttore di gara, il quale ha confermato che, al termine della gara, si era verificata una discussione coinvolgente i giocatori delle due società e che un calciatore della società CARCARESE aveva attinto con uno sputo il Laudando. L’arbitro ha, altresì, ribadito che la successiva condotta posta in essere dal precitato era consistita nell’aver rotto con un pugno lo spogliatoio occupato dalla squadra avversaria e che un calciatore avversario era rimasto attinto, seppur in modo molto lieve, dai vetri frantumati. Pacifica, pertanto, è la condotta commessa dal Laudando ed altrettanto pacifica è la responsabilità del medesimo in relazione all’addebito mossogli. Il direttore di gara, peraltro, ha evidenziato che il comportamento del reclamante veniva perpetrato a breve distanza, tra i due ed i quattro minuti, rispetto allo sputo subito da parte del giocatore della Carcarese. Per tale ragione, il reclamo è parzialmente fondato nella parte in cui è stata lamentata la mancata applicazione dell’attenuante della provocazione, essendo pacifico che il Laudando avesse agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui.
In relazione al lasso di tempo intercorso tra lo sputo subito e la condotta in addebito, devesi ricordare come, ai fini dell’applicabilità della attenuante in parola – mutuata dal Codice Penale – la reazione debba essere immediata, anche se non necessariamente istantanea. Nel caso di specie, la reazione può ben dirsi immediata, atteso che veniva perpetrata a distanza di pochi minuti rispetto al contegno lesivo posto in essere dal calciatore avversario. Per tali ragioni, si ritiene necessaria la riduzione di una gara della sanzione comminata dal Primo Giudice con conseguente rideterminazione della medesima in tre gare complessive di squalifica. * * * * * * * * * * * P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, accoglie del reclamo presentato dalla società AURORA CALCIO e, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 47 del 23 dicembre 2021, riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor Gaetano LAUDANDO, rideterminandola complessivamente in tre gare di squalifica. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.
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