C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 24/02/2022 – Delibera – In merito al reclamo presentato dalla Società ASD SAN BERNARDINO SOLFERINO avverso provvedimento di squalifica per 3 giornate del giocatore RAIMONDO Matteo, pubblicato con C.U. n. 62 del 17/02/2022 (Gara: SAN BERNARDINO SOLFERINO / PRATO 2013 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE D IN DATA 10.02.2022)

 

In merito al reclamo presentato dalla Società ASD SAN BERNARDINO SOLFERINO avverso provvedimento di squalifica per 3 giornate del giocatore RAIMONDO Matteo, pubblicato con C.U. n. 62 del 17/02/2022 (Gara: SAN BERNARDINO SOLFERINO / PRATO 2013 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE D IN DATA 10.02.2022)

 

La Società ASD SAN BERNARDINO SOLFERINO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale in epigrafe. * Il reclamo è inammissibile. Ai sensi del secondo comma dell’art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Ai sensi del terzo comma dell’art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere depositato entro i successivi cinque giorni. I termini del procedimento sono, ai sensi del comma sesto dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, perentori. Il reclamante ha quindi astrattamente due possibilità: preannunciare il reclamo nel termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione e depositare quindi il ricorso nel successivo termine di cinque giorni ovvero, senza preannunciarlo, depositare immediatamente il reclamo nel termine di due giorni.

Risulta agli atti che il reclamo nel caso di specie non sia stato preannunciato; risulta per converso depositato in data 20 Febbraio 2022 allorché il termine – che ex art. 76 comma secondo del Codice di Giustizia Sportiva spirava il 19 Febbraio 2022 – era irrimediabilmente spirato. PQM La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD SAN BERNARDINO SOLFERINO e conferma, per l’effetto, in toto la sanzione inflitta dal primo Giudice. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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