C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 24/02/2022 – Delibera – In merito al reclamo presentato dalla Società FC SANREMO LADIES avverso provvedimento di squalifica della giocatrice MUSIZZANO Cecilia, pubblicato con C.U. n. 60 del 10/02/2022 (Gara: FOOTBALL GENOVA CALCIO / FC SANREMO LADIES – CAMPIONATO LIGURIA ECCELLENZA FEMMINILE IN DATA 06.02.2022)

 

In merito al reclamo presentato dalla Società FC SANREMO LADIES avverso provvedimento di squalifica della giocatrice MUSIZZANO Cecilia, pubblicato con C.U. n. 60 del 10/02/2022 (Gara: FOOTBALL GENOVA CALCIO / FC SANREMO LADIES - CAMPIONATO LIGURIA ECCELLENZA FEMMINILE IN DATA 06.02.2022)

 

La Società FC SANREMO LADIES ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale in epigrafe. * Il reclamo è inammissibile. Ai sensi del secondo comma dell’art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Ai sensi del terzo comma dell’art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere depositato entro i successivi cinque giorni. I termini del procedimento sono, ai sensi del comma sesto dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, perentori. Il reclamante ha quindi astrattamente due possibilità: preannunciare il reclamo nel termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione e depositare quindi il ricorso nel successivo termine di cinque giorni ovvero, senza preannunciarlo, depositare immediatamente il reclamo nel termine di due giorni. Risulta agli atti che il reclamo nel caso di specie non sia stato preannunciato, risulta per converso depositato in data 14 Febbraio 2022 allorché il termine – che ex art. 76 comma secondo del Codice di Giustizia Sportiva spirava il 12 Febbraio 2022 – era irrimediabilmente spirato. Si evidenzia inoltre che il reclamo depositato si appalesa inammissibile perché viola anche il comma quarto dell’art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva che impone che il reclamo depositato sia motivato e contenga specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Per converso, nel caso di specie, il reclamo, comunque tardivamente depositato, risulta del tutto sprovvisto di motivi addotti e specifiche censure avverso la decisione del Giudice di prime cure.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società FC SANREMO LADIES e conferma, per l’effetto, in toto la sanzione inflitta dal primo Giudice. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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