C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/03/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO avverso provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Cesare DONDERO per tre gare pubblicato in data17 febbraio 2022 sul C.U. n. 62.

Reclamo della società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO avverso provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Cesare DONDERO per tre gare pubblicato in data17 febbraio 2022 sul C.U. n. 62.

 

La società Genova Calcio ha sporto reclamo avverso la decisione in epigrafe, pubblicata con C.U. n. 62 del 17 febbraio 2022. Il reclamo è pervenuto alla Segreteria di Questa Corte in data 21 febbraio 2022 e non è stato anticipato da alcun preannuncio. Come è noto, ai sensi dell’art. 76 co. 2 C.G.S., il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Ai sensi dell’art. 44 co. 6 C.G.S., tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori, cioè previsti a pena di decadenza. Non essendo stato rispettato il termine di cui sopra, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente incameramento della tassa. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria dichiara inammissibileil reclamo presentato dalla società FOOTBALL GENOVA CALCIO, confermando integralmente il provvedimento impugnato. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

 

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