C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 17/03/2022 – Delibera – in merito al reclamo proposto dalla società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio avverso la decisione-delibera di squalifica per sei gare nei confronti del proprio calciatore Simone SARTI e per quattro gare nei confronti del proprio calciatore Raffaele GIORDANO emessa dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F.I.G.C. – pubblicata in data17 febbraio 2022 sul C.U. n. 62 (gara:SOCIETÀ MAGRA AZZURRI- U.S.D. DON BOSCO SPEZIA CALCIO del 13 febbraio 2022 – Campionato Promozione – Girone B).

in merito al reclamo proposto dalla società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio avverso la decisione-delibera di squalifica per sei gare nei confronti del proprio calciatore Simone SARTI e per quattro gare nei confronti del proprio calciatore Raffaele GIORDANO emessa dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F.I.G.C. - pubblicata in data17 febbraio 2022 sul C.U. n. 62 (gara:SOCIETÀ MAGRA AZZURRI- U.S.D. DON BOSCO SPEZIA CALCIO del 13 febbraio 2022 - Campionato Promozione - Girone B).

 

La società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale con la quale il tesserato Simone SARTI è stato squalificato per 6 gare effettive perché: “Con pallone non in gioco colpiva un avversario con un ceffone al volto senza provocargli conseguenze lesive. Alla notifica del provvedimento di espulsione correva nella direzione del ddg fermandosi a circa 5 cm dal suo volto, urlando a voce molto alta espressioni irriguardose ed ingiuriose al suo indirizzo e avvicinandogli le mani al volto medesimo, con fare minaccioso; tardava, quindi, la fuoriuscita dal tdg, una volta fuori dal tdg medesimo, correva nella direzione di un calciatore avversario, espulso contestualmente, urlandogli frasi minacciose, tentando di entrare nello spogliatoio avversario e rincorrendolo con fare gravemente minaccioso, senza riuscire a colpirlo grazie solo al blocco oppostogli dai dirigenti presenti davanti alla porta dello spogliatoio stesso. Successivamente stazionava nella zona spogliatoi adiacente al campo e continuava a proferire all’indirizzo del ddg frasi ingiuriose per circa 10 minuti”. Contestualmente la società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio proponeva, altresì, rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale con la quale il tesserato Raffaele Giordano veniva squalificato per 4 gare effettive perché: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, urlava all’indirizzo del ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose, quindi ritardava l’uscita dal tdg, portandosi nuovamente a circa 5 m dal ddg medesimo, urlandogli a voce molto alta, ulteriori espressioni ingiuriose. Una volta fuori dal tdg, dalla zona degli spogliatoi continuava ad urlare espressioni ingiuriose all’indirizzo del ddg per circa 5 minuti.” In merito alla squalifica del calciatore Simone SARTI La società reclamante,a propria difesa, nega che il calciatore abbia messo le mani addosso all’arbitro anche se conferma le espressione irriguardose rivolte all’indirizzo del medesimo. Inoltre rileva come la condotta tenuta dal proprio tesserato sia dovuta al comportamento antisportivo e provocatorio avuto durante tutta la partita dal calciatore della squadra avversaria, sig. Leonardo Cantoni, e sottolinea l’ingiustificata discrepanza tra la squalifica inflitta a quest’ultimo (4 giornate) e l’odierno reclamante. Di conseguenza, alla luce di quanto sopra specificato, la U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio chiede che la condotta del Sarti venga derubricata da condotta violenta a condotta irriguardosa ai sensi dell’art. 12, comma 1, del C.G.S. e inoltre che le proteste dello stesso nei confronti dell’arbitro e il contestato ritardo nell’uscita dal campo di gioco vengano considerati in continuazione e non siano suscettibili di autonoma sanzione in applicazione dell’art. 36 lett. A) del C.G.S. domandando una riduzione della squalifica da 6 giornate a solo 4 giornate. Il ricorso può trovare parziale accoglimento. La ricostruzione dei fatti così come prospettata dalla reclamante trova sostanziale conferma nel referto arbitrale. Anche se è pur vero che il SARTI assestava volontariamente un ceffone al volto di un calciatore avversario, tale Leonardo CANTONI,risulta, altresì,che quest’ultimo abbia tenuto parimenti un comportamento violento, dando una testata al capo di un compagno di squadra del SARTI che interveniva in sua difesa. A riprova di ciò risulta dal referto arbitrale che il giocatore avversario preso a schiaffi dall’odierno reclamante sia stato sanzionato, a sua volta, dal direttore di gara con l’espulsione per la propria condotta antisportiva. La condotta aggressiva e le parole irriguardose mosse dal Sarti nei confronti del D.d.g., così come descritte nel referto arbitrale (<>), sono state ammesse dalla stessa U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio nel proprio ricorso. Il referto arbitrale è stato confermato dal direttore di gara, sig. Matteo Laganaro, sentito a chiarimenti nel corso dell’udienza del 2 marzo 2022. Alla luce di ciò,in considerazione dello svolgimento dei fatti così come riportato dalla società reclamante e convalidato dall’arbitro, appare plausibile l’applicazione dell’art. 12, comma 1, del C.G.S. al caso di specie. E’noto, infatti, che la circostanza attenuante della provocazione possa trovare applicazione anche qualora il “fatto ingiusto altrui” non sia perpetrato nei confronti del soggetto agente, ma anche in danno di altro soggetto il quale abbia un legame qualificato con il primo.

Legame qualificato che sussiste pacificamente nell’ipotesi in parola, atteso che il Sarti ed il calciatore attinto dalla testata sono compagni di squadra. Appare, invece, non applicabile l’art. 36 lett. A) del C.G.S. dal momento che la continuazione ha già trovato spazio in sede di giudizio di primo grado. Infatti la condotta antisportiva del SARTI avrebbe dovuto comportare una sanzione superiore a quella effettivamente inflitta dal Giudice Sportivo, il quale, invece, ha palesemente valutato la protesta e il ritardo nell’uscita dal terreno di gioco in continuazione con l’offesa arrecata al Direttore di Gara e non quali condotte indipendenti e disciplinarmente rilevanti, passibili di autonoma sanzione. In tale situazione, la sanzione inflitta al tesserato della società reclamante appare riducibile di una giornata di squalifica rispetto a quella inflitta in primo grado. In merito alla squalifica del calciatore RaffaeleGIORDANO La società reclamante, a propria difesa, adduce come la condotta di accesa protesta posta in essere dal proprio tesserato nei confronti del Direttore di Gara che ha portato alla sua espulsione sia dipesa dal mancato sanzionamento da parte dell’arbitro di un fallo subito dal sig. Giordano stesso. Di conseguenza, la U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio chiede che le proteste del Giordano nei confronti dell’arbitro e il contestato ritardo nell’uscita dal campo di gioco vengano considerati in continuazione e non siano suscettibili di autonoma sanzione in applicazione dell’art. 36 lett. A) del C.G.S. e che allo stesso venga applicata l’attenuante generica in quanto non recidivo domandando una riduzione della squalifica da 4 giornate a solo 2 giornate. Il ricorso può trovare parziale accoglimento. Della circostanza di fatto che ha determinato la reazione antisportiva dell’odierno reclamante in quanto posto davanti ad una presunta ingiustizia da parte del Direttore di Gara che non avrebbe riconosciuto un fallo subito dal GIORDANO che invece avrebbe dovuto sanzionare non vi è alcun riscontro nel referto dell’arbitro né tanto meno alcuna conferma da parte del medesimo una volta sentito a chiarimenti all’udienza del 2 marzo 2022. Pertanto, la circostanza di fatto che, secondo la reclamante, avrebbe provocato le vibranti proteste del Giordano nei confronti dell’arbitro non è provata. L’ammonizione per protesta e la conseguente espulsione per doppia ammonizione appaiono giustificate. Alla luce di ciò risulta congrua la squalifica inflitta. Tuttavia in conformità alla costante giurisprudenza della presente Corte, appare plausibile l’applicazione dell’art. 36 lett. A) del C.G.S. al caso di specie dal momento che, in considerazione dello svolgimento dei fatti così come riportato e confermato dall’arbitro, la protesta e il ritardo nell’uscita dal terreno di gioco possono considerarsi in continuazione con l’offesa arrecata al Direttore di Gara e non quali condotte indipendenti e disciplinarmente rilevanti, passibili di autonoma sanzione. Parimenti appare altresì applicabile l’attenuante generica in quanto il calciatore GIORDANO non risulta essere recidivo. In tale situazione, la sanzione inflitta al tesserato della società reclamante appare riducibile di una giornata di squalifica rispetto a quella inflitta in primo grado. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio ed in riforma riduce da 6 a 5 gare effettive la squalifica nei confronti del calciatore Simone SARTI e da 4 a 3 gare effettive la squalifica nei confronti del calciatore Raffaele GIORDANO. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

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