C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 17/03/2022 – Delibera – Reclamo presentato da BAIA ALASSIO CALCIO, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 68 del 3 marzo 2022. Gara: BAIA ALASSIO CALCIO – VIA DELL’ACCIAIO F.C. del 27 febbraio 2022 (Promozione Girone A).

 

Reclamo presentato da BAIA ALASSIO CALCIO, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 68 del 3 marzo 2022. Gara: BAIA ALASSIO CALCIO – VIA DELL’ACCIAIO F.C. del 27 febbraio 2022 (Promozione Girone A).

 

Il Giudice Sportivo, con il provvedimento in epigrafe, ha inflitto la seguente sanzioni: squalifica per tre gare per il calciatore Migliore Edoardo per condotta violenta poiché dopo aver subito un fallo reagiva colpendo con un calcio la tibia del giocatore avversario a tacchetti esposti. La società BAIA ALASSIO CALCIO ha proposto tempestivo gravame deducendo l’eccessività della sanzione e chiedendo la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. La reclamante ha contestato la misura della sanzione, adducendo che il Migliore ha dovuto appoggiare il piede per non cadere a terra e che solo accidentalmente è finito sulla gamba dell’avversario il quale si trovava già a terra a seguito della commissione del fallo. Dall’esame del referto di gara emerge una ricostruzione del fatto sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dal Primo Giudice. Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito all’irregolarità della condotta in commento, la quale, correttamente, è stata sanzionata dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo. Inoltre, la reclamante non contesta il fatto che il suo tesserato abbia colpito il giocatore avversario a seguito di un fallo subito, ma a suo avviso, ciò sarebbe avvenuto non con l’intento di danneggiare l’avversario ma solo per dover appoggiare il piede per non cadere a terra. Tale versione non trova riscontro nel referto arbitrale, il quale chiaramente riporta che il Migliore “dopo aver subito un fallo reagiva colpendo l’avversario con un calcio alla tibia a tacchetti esposti”; P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria rigetta il reclamo proposto dalla società BAIA ALASSIO CALCIO confermando le decisioni del Giudice Sportivo. Delibera l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

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