C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 17/03/2022 – Delibera – Reclamo della società A.C.D. MELE 1983 avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS presso il Comitato Regionale nei confronti di PRIMERANO ALESSIO fino al 30.06.2022 pubblicato con C.U. n. 45 del 3 Marzo 2022.

Reclamo della società A.C.D. MELE 1983 avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS presso il Comitato Regionale nei confronti di PRIMERANO ALESSIO fino al 30.06.2022 pubblicato con C.U. n. 45 del 3 Marzo 2022.

 

Il Signor Primerano Alessio è stato squalificato fino al 30.06.2022 dal Giudice Sportivo, poiché in reazione ad un’espulsione per proteste plateali dalla panchina, teneva un comportamento “aggressivo e ingiurioso verso il direttore di gara con il quale entrava in contatto”. La società A.C.D. MELE 1983ha proposto tempestivo gravame deducendo l’eccessività della sanzione e chiedendo la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. La stessa società ha porto le proprie scuse per il riprovevole atteggiamento del suo tesserato ma ha precisato che tra questo e il direttore di gara non ci sia stato alcun contatto fisico. Inoltre, sempre secondo quanto riferito dalla reclamante il direttore di gara a fine partita è stato accompagnato fuori dagli spogliatoi dall’addetto all’arbitro e vice- presidente sig. Siri Giambattista, e che non ha con lui evidenziato alcun problema. Questa Corte ha ritenuto dirimente, al fine di chiarire la vicenda in oggetto, sentire il giudice di gara, il quale ha precisato che il Primerano Alessio non gli ha rivolto né frasi ingiuriose né tanto meno minacciose ma che continuava a protestare avvicinandosi a lui ma che non vi è stato alcun contatto fisico tra loro.

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito all’irregolarità della condotta in commento la quale, correttamente, è stata sanzionata dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo. Ciò che Questa Corte non condivide, diversamente, è la dosimetria della sanzione che appare, francamente, eccessiva rispetto al fatto in oggetto, così come meglio precisatoci dal giudice di gara. Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di Questa Corte, per ridurre la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo fino al 15 aprile 2022. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce fino al 15 aprile 2022 la squalifica inflitta al Signor Primerano Alessio. Conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

 

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