C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 17/03/2022 – Delibera – Reclamo presentato da ASD Celle Riviera Calcio, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 32 del 23dicembre 2021. Gara: PRAESE 1945 – ASD CELLE RIVIERA CALCIO del 18 dicembre 2021.
Reclamo presentato da ASD Celle Riviera Calcio, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 32 del 23dicembre 2021. Gara: PRAESE 1945 – ASD CELLE RIVIERA CALCIO del 18 dicembre 2021.
Con atto di reclamo spedito in data 15 gennaio 2022la società ASD CELLE RIVIERA CALCIO ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. Provinciale n. 32 del 23 dicembre 2021, con la quale non veniva omologato il risultato della gara disputata contro la società PRAESE 1945del 18 dicembre 2021, terminata con il risultato di 2-2 e pertanto infliggendo alla società ASD CELLE RIVIERA CALCIO, ritenuta sussistente la violazione ex art. 10.1 del CGS per avere effettuato n. 6 sostituzioni durante la gara,la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della società PRAESE 1945. All’udienza del 9 marzo 2022, entrambe le parti venivano ascoltate e concludevano come da documentazione rispettivamente versata in atti. Al termine della discussione la Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare come da dispositivo in calce alla seguente motivazione. Oggetto della contestazione è l’effettuazione in corso di gara di una sostituzione in più rispetto al massimo consentito (cinque) da parte della società ASD CELLE RIVIERA CALCIO. Risulta pacifico – e non contestato tra le parti – che la predetta società abbia effettuato una sesta sostituzione al 39° minuto del secondo tempo (cfr.: referto arbitrale). Dall'esame del referto arbitrale emerge effettivamente cha la Società CELLE RIVIERA CALCIO ha effettuato complessivamente sei sostituzioni in luogo delle cinque consentite, e segnatamente due sostituzioni al minuto 14' e una sostituzione ai minuti 15',18, 23, e 39 del secondo tempo. Ciò rappresenta violazione dell'art. 10 comma 1 C.G.S., essendosi resa la società responsabile di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara, terminata con il risultato di 2 - 2; ne consegue l'inevitabile applicazione delle sanzioni previste dal summenzionato articolo.
La reclamante obietta che l’ingresso del calciatore Lilaj (sesta sostituzione) non ha avuto alcuna influenza sulla regolarità della partita poiché non ha mutato il risultato finale. Sul punto è opportuno, brevemente, precisare che per “regolare svolgimento della gara” occorre anche rifarsi al regolamento del gioco del calcio, regola numero 3, in cui è stabilito il corretto numero delle sostituzioni consentite. E’ sufficiente pertanto contravvenire a tale norma per definire una gara non regolare senza argomentare ulteriormente su quale sia stato in concreto l’apporto del calciatore entrato in campo come sesto sostituto. Ad abundantiam, questo Collegio ricorda come, anche in ambito professionistico, in riferimento alla gara Roma – Spezia del 19 gennaio 2021 valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021 (gara conclusasi con il risultato di 2 – 4 in favore dello Spezia), il Giudice Sportivo, poiché la Soc, A.S. Roma, contravvenendo alle disposizioni ex art. 10 c. 1 CGS, effettuava 6 sostituzioni, deliberava di infliggere alla medesima la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello, delibera di respingere il reclamo proposto dalla società ASD Celle Riviera Calcio confermando, con le precisazioni di cui in motivazione, la sentenza di primo grado. Dispone l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.
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