C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 31/03/2022 – Delibera – Reclamo della società Campo Ligure il Borgo avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova e pubblicata con C.U. n. 48 del 10 Marzo 2022. Gara Campo Ligure il Borgo – ASD Atletico Internazionale del 5.03.2022 (seconda categoria).

Reclamo della società Campo Ligure il Borgo avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova e pubblicata con C.U. n. 48 del 10 Marzo 2022. Gara Campo Ligure il Borgo – ASD Atletico Internazionale del 5.03.2022 (seconda categoria).

 

La società Campo Ligure il Borgo ha fatto pervenire tramite pec, in data 14 marzo u.s., sia il preannuncio di reclamo che il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata con C.U. n. 48 del 10 marzo 2022. Il reclamo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 76 co. 2 e 3 C.G.S, infatti, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Nel caso di specie, non è stato rispettato il termine dell’invio del preannuncio di reclamo. Detto preannuncio è stato si depositato, unitamente al reclamo stesso, ma oltre il termine consentito e previsto dall’art. 76 C.G.S. Per tali ragioni, dovendosi dichiarare tardiva la comunicazione del preannuncio di reclamo, la Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria DICHIARA inammissibile il reclamo proposto dalla società Campo Ligure il Borgo in data 14 marzo 2022, essendo pervenuto in ritardo il relativo preannuncio di reclamo (presentato contestualmente al reclamo il 14.03.2022), ed ordina l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

 

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