C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 31/03/2022 – Delibera – Reclamo della società Torriglia 1977 avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria e pubblicata con C.U. n. 70 del 10 Marzo 2022. Gara Torriglia 1977 – San Quirico Burlando 1959 del 5.03.2022 (prima categoria).

Reclamo della società Torriglia 1977 avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria e pubblicata con C.U. n. 70 del 10 Marzo 2022. Gara Torriglia 1977 – San Quirico Burlando 1959 del 5.03.2022 (prima categoria).

 

Con reclamo ritualmente proposto la società Torriglia 1977 ha impugnato le seguenti sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. In particolare trattasi di: - ammenda di € 150,00; - inibizione del dirigente Filippo GARBARINO fino al 5 maggio 2022; - squalifica dell’allenatore Fabiano LAMUEDRA per cinque gare. Il sig. Filippo Garbarino è stato inibito nella misura di cui sopra per aver proferito nei confronti del ddg frasi gravemente ingiuriose e minacciose nonché per avere tentato di colpirlo al volto con il lancio di una bottiglia. Tali fatti trovano pieno riscontro nel referto arbitrale che, come è noto, costituisce fonte privilegiata di prova nel procedimento sportivo. Proprio la chiarezza degli atti ufficiali rende superflue, sul punto, tutte le richieste istruttorie avanzate dalla reclamante la quale, peraltro, non ha sostanzialmente negato, ma solo parzialmente tentato di ridimensionare, la ricostruzione di cui sopra. La misura della squalifica, inoltre, appare congrua al comportamento tenuto dal tesserato e che si è sostanziato in: - atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro; - gravi minacce all’indirizzo del direttore di gara; - condotta grave in danno dello stesso direttore di gara. Per quanto attiene la squalifica di cinque gare inflitta a Fabiano Lamuedra, va rilevato come la motivazione di tale provvedimento abbia trovato conferma nel referto arbitrale, dal quale emerge in particolare che il summenzionato abbia pesantemente ingiuriato e minacciato il ddg anche e soprattutto poiché tale comportamento veniva posto in essere all’interno dell’impianto sportivo e pertanto in una zona dell’impianto stesso in cui il Lamuedra non poteva sostare in quanto squalificato. Proprio la chiarezza degli atti ufficiali rende superflue, anche su questo punto, tutte le richieste istruttorie avanzate dalla reclamante. In ultimo, relativamente all’ammenda inflitta alla società Torriglia 1977 questa Corte ritiene che la stessa debba essere annullata non risultando chiare le dinamiche riportate in atti e non essendo quindi riferibile con certezza assoluta la responsabilità oggettiva in capo alla società reclamante.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva d’Appello delibera di accogliere solo in punto di annullamento dell’ammenda il reclamo proposto dalla società Torriglia 1977 confermando nel resto le decisioni adottate dal Giudice Sportivo. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

 

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