C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 07/04/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD LUNI CALCIO avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 40 del 04 marzo 2022.

 

Reclamo della società ASD LUNI CALCIO avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 40 del 04 marzo 2022.

 

Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 40 del 04/03/2022, ha comminato alla società ASD LUNI CALCIO le seguenti sanzioni: - una gara da disputare con tutti i settori privi di spettatori per aver un gruppo di sostenitori urlato, durante lo svolgimento della gara, frasi ingiuriose e gravemente offensive per motivi di sesso nei confronti del D.G., arbitro donna; - ammenda di € 150,00 per aver permesso l’ingresso nel recinto di gioco a persone non autorizzate che, al termine della gara, urlavano reiteratamente frasi minacciose ed offensive nei confronti del D.G.. Il Giudice Sportivo ha, poi, comminato le seguenti ulteriori sanzioni: - inibizione fino al 30/06/2022 al sig. BRUGIOTTI MARCO, dirigente della ASD LUNI CALCIO, per: essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione durante lo svolgimento della gara; essersi avvicinato con fare minaccioso al D.G., arbitro donna, urlandole contro una frase offensiva per motivi di sesso, seguita da altra frase offensiva; a seguito di espulsione e di invito ad allontanarsi dal t.d.g., aver ostacolato la ripresa della gara; al termine dell’incontro, aver nuovamente urlato frasi gravemente offensive e minacciose al D.G.. - Squalifica fino al 09/05/2022 al sig. LUCCHESINI MASSIMILIANO, allenatore della ASD LUNI CALCIO, per: essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione durante lo svolgimento della gara; essersi avvicinato con fare minaccioso al D.G. urlandole contro parole offensive estremamente gravi; a seguito di espulsione e di invito ad allontanarsi dal t.d.g., aver ostacolato la ripresa della gara. La società ASD LUNI CALCIO ha proposto gravame lamentando l’omessa indicazione delle frasi ingiuriose e gravemente offensive per motivi di sesso proferite nei confronti dell’arbitro donna, negando, quindi, ogni addebito e chiedendo di annullare e/o dichiarare nulle le sanzioni disciplinari comminate dal Giudice Sportivo. Preliminarmente, in merito alla squalifica inflitta dal G.S. alla società della disputa di una gara a porte chiuse, si osserva che, essendo il provvedimento assunto in data 04/03/2022, la società ha già scontato detta sanzione e, pertanto, è venuta meno la materia del contendere.

In merito, poi, alla sanzione dell’ammenda di € 150,00, si osserva che l’arbitro, nel referto di gara, indica precisamente nel sig. Iori Walter la persona alla quale si è rivolto per chiedere l’allontanamento delle persone non autorizzate che erano entrate nel recinto di gioco e la chiusura del cancello per evitare nuovi accessi a persone estranee precisando, poi, che il sig. Iori ignorava la sua richiesta. Dalla distinta di gara emerge inequivocabilmente che il sig. Iori Walter è il dirigente responsabile della società ASD LUNI CALCIO e, pertanto, come tale avrebbe dovuto garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di accesso all’impianto sportivo. Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito alla responsabilità in capo alla società per il comportamento tenuto dal proprio tesserato che, quindi, correttamente è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con l’ammenda di € 150,00. Per quanto riguarda, poi, i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei sigg.ri BRUGIOTTI MARCO e LUCCHESINI MASSIMILIANO, si fa osservare che dall’esame del referto di gara risulta una ricostruzione dei fatti chiara e precisa in merito ai comportamenti tenuti dai due tesserati tale da smentire la difesa avversaria che si limita a negare gli addebiti. Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito all’irregolarità delle condotte in commento, le quali, correttamente, sono state sanzionate dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo. Nessun pregio, poi, può avere la doglianza della società in merito all’omessa indicazione delle frasi ingiuriose e gravemente offensive per motivi di sesso proferite nei confronti dell’arbitro donna in quanto, come detto, le stesse risultano riportate chiaramente ed in modo dettagliato nel referto di gara. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD LUNI CALCIO e, per l’effetto, conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo. Delibera l’incameramento della tassa di reclamo.

 

 

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