C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 07/04/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società BAIA ALASSIO CALCIO avverso provvedimento di squalifica per tre gare nei confronti del calciatore Paolo GAGGERO emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 77 del 31marzo 2022 (gara: BAIA ALASSIO – GOLFO DIANESE del 27marzo 2022 – Promozione).
in merito al ricorso proposto dalla società BAIA ALASSIO CALCIO avverso provvedimento di squalifica per tre gare nei confronti del calciatore Paolo GAGGERO emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 77 del 31marzo 2022 (gara: BAIA ALASSIO – GOLFO DIANESE del 27marzo 2022 – Promozione).
La società BAIA ALASSIO CALCIO ha sporto rituale reclamo avverso la sanzione in epigrafe, comminata dal Primo Giudice al proprio tesserato in quanto a gioco fermo, andava a contatto con un avversario, spingendolo con entrambe le mani sul petto e facendolo cadere, senza conseguenze lesive. La reclamante deduce l’eccessività della squalifica e chiede una riduzione della stessa. Il ricorso è fondato. Come è noto, l’art. 35 co. 1 C.G.S. qualifica come “condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale”.
Secondo la costante giurisprudenza di Questa Corte la spinta, in sé, non è atto idoneo a provocare lesioni personali, a meno che non sia connotata da particolari elementi di rudezza e vigoria sicché possano essere determinate conseguenze lesive. Nel caso di specie, l’arbitro nel proprio referto non ha menzionato circostanze tali da caratterizzare il contegno del Signor Gaggeroin termini comportanti una sussunzione della suo contegno nel quadro normativo sopra riferito. La sanzione inflitta dal Primo Giudice deve, pertanto, essere ridotta di una gara, non potendosi ritenere di essere in presenza di una condotta violenta, bensì di una condotta gravemente antisportiva. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, in accoglimento del reclamo proposto dalla società BAIA ALASSIO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata con C.U. 77 del 31 marzo 2022, riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor Paolo GAGGERO rideterminandola con complessive gare due di squalifica. Ordina la restituzionedella tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.
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