C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 21/04/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società Gabriele CAUTERUCCIO, tesserato per la società SAN FILIPPO NERI ALBENGA avverso provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 79 del 7 aprile 2022 (gara: ALTARESE – SAN FILIPPO NERI ALBENGA del 3 aprile 2022 – Prima Categoria).
in merito al ricorso proposto dalla società Gabriele CAUTERUCCIO, tesserato per la società SAN FILIPPO NERI ALBENGA avverso provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 79 del 7 aprile 2022 (gara: ALTARESE – SAN FILIPPO NERI ALBENGA del 3 aprile 2022 – Prima Categoria).
Il Signor Gabriele CAUTERUCCIO ha inteso sporgere reclamo avverso il provvedimento in epigrafe pubblicato con C.U. n. 79 del 7 aprile 2022. Al fine di valutarne l’ammissibilità, è necessario precisare quanto segue. In data 9 aprile 2022, il Signor Cauteruccio inviava mail da un account di posta elettronica ordinaria all’’indirizzo di posta elettronica ordinaria liguria.giudicesportivo@lnd.it con la quale chiedeva “gli atti ufficiali” della gara in epigrafe. In data 12 aprile 2022, a mezzo PEC, il legale nominato dal Signor Cauteruccio, “ad integrazione della richiesta” da questi inoltrata, reiterava la domanda di trasmissione degli “atti relativi” alla gara in oggetto. A seguito di detta istanza – e successivamente al versamento della tassa di reclamo – in data 13 aprile 2022, la Segreteria del Comitato Regionale trasmetteva quanto richiesto al legale officiato dal Signor Cauteruccio il quale, il 14 aprile 2022, inviava a mezzo PEC formale reclamo avverso la decisione in epigrafe. In sintesi: - in data 7 aprile 2022 veniva pubblicata la decisione oggetto del reclamo; - in data 9 aprile 2022 il Signor Cauteruccio inviava richiesta degli atti di gara tramite account di posta elettronica ordinario; - in data 12 aprile 2022, il legale nominato dal Signor Cauteruccio reiterava la domanda de qua a mezzo PEC; - in data 13 aprile 2022, gli atti ufficiali venivano inviati al menzionato legale;
in data 14 aprile 2022, perveniva a mezzo PEC reclamo redatto nell’interesse del Signor Cauteruccio avverso la decisione in oggetto. Come è noto, ai sensi dell’art. 53 co. 1 C.G.S. tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il successivo art. 76 co.2 e 3 C.G.S. ribadisce che il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, sia per il preannuncio sia per il reclamo, è previsto l’obbligo di invio a mezzo PEC. Ciò implica che gli atti in parola debbano essere inviati da un indirizzo di posta elettronica certificata ad un altro indirizzo di posta elettronica certificata; in difetto di una delle summenzionate condizioni, all’atto inviato non può essere conferito valore legale. Nel caso di specie, il preannuncio di reclamo è stato inviato dal Signor Cauteruccio da un indirizzo posta elettronica ordinaria ad un altro indirizzo di posta elettronica ordinaria, sicché tale atto è del tutto inidoneo a concretizzare le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 53 e 76 C.G.S.. Il reclamo successivamente proposto, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, poiché non preceduto da tempestivo e valido atto di preannuncio. Alla declaratoria di inammissibilità seguel’incameramento della tassa di reclamo. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società GSD SORIe conferma integralmente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 73 del 17 marzo 2022. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.
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