C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 21/04/2022 – Delibera – in merito al reclamo proposto dalla società USD ALTARESE1929 avverso provvedimenti di squalifica emessi dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicati con C.U. n. 73 del 17 marzo 2022 (gara: ALTARESE – AURORA CALCIO del 13 marzo 2022 – Prima Categoria).

in merito al reclamo proposto dalla società USD ALTARESE1929 avverso provvedimenti di squalifica emessi dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicati con C.U. n. 73 del 17 marzo 2022 (gara: ALTARESE – AURORA CALCIO del 13 marzo 2022 – Prima Categoria).

 

La società USD ALTARESE ha inteso impugnare i provvedimenti in epigrafe con reclamo inviato in data 20 marzo 2022, previo preannuncio in data 18 marzo 2022. Entrambi gli atti in parola, peraltro, sono stati inviati ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria (liguria.giudicesportivo@lnd.it) e non ad un indirizzo di posta elettronica certificata. Come è noto, ai sensi dell’art. 53 co. 1 C.G.S. tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.

Il successivo art. 76 co.2 e 3 C.G.S. ribadisce che il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, sia per il preannuncio sia per il reclamo, è previsto l’obbligo di invio a mezzo PEC. Ciò implica che gli atti in parola debbano essere inviati da un indirizzo di posta elettronica certificata ad un altro indirizzo di posta elettronica certificata; in difetto di una delle summenzionate condizioni, all’atto inviato non può essere conferito alcun valore legale. Il reclamo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente incameramento della relativa tassa. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società USD ALTARESE e conferma integralmente i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Regionale pubblicati con C.U. n. 73 del 17 marzo 2022. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it