C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 05/05/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 81 del 14 aprile 2022 (gara: A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO – CAMPOMORONE SANT’OLCESE del 10 aprile 2022 – Eccellenza).
in merito al ricorso proposto dalla società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 81 del 14 aprile 2022 (gara: A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO – CAMPOMORONE SANT’OLCESE del 10 aprile 2022 – Eccellenza).
Il Signor Giuseppe MAISANO è stato squalificato per quattro gare dal Giudice Sportivo perché dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, a seguito del provvedimento disciplinare e, continuativamente per tutta la durata del secondo tempo, si posizionava sulla balaustra della tribuna e ad ogni decisione arbitrale rilevante a proprio sfavore gridava, verso il ddg,espressioni ingiuriose, gravemente irriguardose e lesive del suo prestigio. Al termine della gara la dirigenza della società apriva il cancello che separava la zona spogliatoi dall'esterno ed egli vi faceva abusivo ingresso, avvicinandosi repentinamente al ddg ed agli AA, proferendo espressioni simili a quelle precedentemente urlate in tribuna nel secondo tempo di gioco e per circa 3 minuti impediva la chiusura dello spogliatoio arbitrale con una mano e frapponendosi tra la porta e lo stipite, tenendo anche un comportamento minaccioso nei confronti di un Assistente e dell'Osservatore arbitrale. Il Signor Marco VACCA è stato inibito fino al 19 maggio 2022 per aver partecipato attivamente, con una ventina di propri sostenitori, i quali, durante tutto il secondo tempo di gioco, in occasione delle più rilevanti decisioni arbitrali a sfavore della società urlavano all'indirizzo della espressioni ingiuriose, gravemente irriguardose e lesive del loro prestigio, in particolare aggiungendo anche ulteriori espressioni gravemente lesive del prestigio del ddg e dei vertici arbitrali e federali. Veniva altresì inflitta la sanzione pecuniaria nei confronti della società a titolo di responsabilità diretta, per l'operato della propria dirigenza che, al termine della gara, apriva il cancello che separava la zona spogliatoi dall'esterno consentendo l'ingresso abusivo del proprio allenatore, precedentemente espulso, che si avvicinava repentinamente al ddg ed agli AA, proferendo espressioni ingiuriose, gravemente irriguardose e lesive del loro prestigio e per circa 3 minuti impediva la chiusura dello spogliatoio arbitrale con una mano e frapponendosi tra la porta e lo stipite, tenendo anche un comportamento minaccioso nei confronti di un Assistente e dell'Osservatore arbitrale. A titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per il comportamento di una ventina di propri sostenitori, i quali, durante tutto il secondo tempo di gioco, in occasione delle più rilevanti decisioni arbitrali a sfavore della società urlavano all'indirizzo della espressioni ingiuriose, gravemente irriguardose e lesive del loro prestigio. Tra questi, il ddg individuava il presidente della Società,il quale partecipava attivamente ai fatti sopra descritti, in particolare aggiungendo anche ulteriori espressioni gravemente lesive del prestigio del ddg e dei vertici arbitrali e federali. Al termine della gara circa 5 tifosi della stessa Società correvano ad affacciarsi alla balaustra al di sopra del cancello che conduce agli spogliatoi attendendo che vi passasse il ddg, onde poter reiterare con vigore gli insulti e le grida del tenore di cui sopra (sanzione aggravata per la presenza attiva nei fatti del Presidente della società). Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la società Genova Calcio deducendo: - con riferimento alla squalifica del Presidente la non riconducibilità delle espressioni al medesimo, bensì ai “tifosi seduti in tribuna” e la non menzione di frasi comunque non ingiuriose e/o lesive dell’onore dell’arbitro; - con riferimento alla squalifica dell’Allenatore, la non perpetrazione di quanto ascrittogli dall’arbitro successivamente all’allontanamento dal t.d.g. e la sostanziale correttezza del comportamento da questi tenuto dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione; - con riferimento all’ammenda, l’eccessività della sanzione la quale non sarebbe stata commisurata all’effettivo comportamento tenuto dai tifosi nell’occorso. Il reclamo è parzialmente fondato, nei limiti che di seguito verranno precisati. Come è noto, ai sensi dell’art. 61 co.1 C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie, l’arbitro nel proprio referto ha precisamente dettagliato la condotta posta in essere dal Signor Maisano il quale, dopo essere stato attinto da espulsione, teneva la condotta oggetto di addebito e ben compendiata nel provvedimento del Primo Giudice. Sul punto, si ritiene non dirimente la richiesta testimonianza da parte del Delegato Provinciale, indicato dalla ricorrente quale teste oculare per aver assistito, dalla tribuna, all’intero incontro. Al di valutare la condotta dell’allenatore, infatti, la sanzione irrogata dal Giudice Regionale appare equa e proporzionata anche senza considerare la condotta dichiaratamente tenuta successivamente all’espulsione, nel corso della gara.
Quanto accaduto al termine della gara – circostanza sulla quale non sono stati indicati testimoni né sono state mosse specifiche doglianze – è, ad avviso di Questa Corte, più che sufficiente a condividere la dosimetria della sanzione. Il solo comportamento di essere entrato, a fine gara, nell’area degli spogliatoi e di aver ivi rivolto, tenendo un atteggiamento aggressivo e minaccioso, espressioni ingiuriose ed irriguardose agli ufficiali di gara può giustificare l’applicazione della sanzione irrogata dal Giudice monocratico; ciò anche in considerazione, della precedente espulsione dal t.d.g. per doppia ammonizione, la quale implica ipso facto la squalifica per una gara. Di conseguenza, quand’anche fosse stato dimostrato che, in corso di gara, l’allenatore non avesse tenuto, allorquando sedeva in tribuna, il comportamento descritto nel referto arbitrale, tale eventualità non sarebbe stata comunque sufficiente a determinare Questa Corte a ridurre la squalifica inflitta. Si ritiene, infatti, che sia corretta l’applicazione all’allenatore della qualifica per tre gare (una gara sopra il minimo previsto dall’art. 36 co. 1 lett. a) C.G.S.) oltre alla gara di squalifica che deve essere necessariamente inflitta con riferimento al provvedimento di espulsione per doppia ammonizione. In ogni caso, è d’uopo rilevare come il contenuto del referto arbitrale, sul punto, sia estremamente preciso e puntuale, essendo ivi contenute le espressioni concretamente pronunciate dal tesserato, di talché non ci sarebbe stato alcun margine per Questa Corte per poter mettere in dubbio quanto in esso descritto. In conclusione, la decisione del Giudice Sportivo deve essere integralmente confermata quanto alla squalifica inflitta al Signor Maisano. Per quanto attiene la squalifica inflitta al Signor Marco VACCA, diversamente, si ritiene la stessa eccessiva, atteso che l’unica condotta emergente dal referto arbitrale concretamente addebitabile al sullodato è quella di aver reiteratamente rivolto al direttore di gara espressioni ingiuriose ed irriguardose. Per tali comportamenti, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) C.G.S. è prevista la sanzione minima di un mese di inibizione, che può essere ulteriormente ridotta per le diffuse ammissioni di responsabilità contenute nel reclamo e per la non eccessiva gravità della condotta in addebito. Il reclamo è, altresì, fondato in relazione alla sanzione pecuniaria inflitta dal Primo Giudice che appare, francamente eccessiva. Dal referto arbitrale, constano delle reiterate ingiurie ed offese proferite da sostenitori del Genova Calcio all’indirizzo degli ufficiali di gara, oltre che un comportamento, certamente addebitabile alla società, tale da aver consentito all’allenatore, al termine della gara, di poter accedere ad aree inibitegli. Con riferimento a tali condotte, peraltro non negate e in parte ammesse dalla stessa reclamante, si ritiene equa la complessiva sanzione pecuniaria di € 150,00. * * * * * * * * * * * P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 81del 14 aprile 2022, e per l’effetto: - riduce la sanzione pecuniaria nei confronti della società rideterminandola in € 150,00 di ammenda; - riduce la sanzione nei confronti del Presidente Marco VACCA applicando l’inibizione fino al 5 maggio 2022. Conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.
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