C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 12/05/2022 – Delibera – Reclamo presentato da U.S.D. CANALETTO SEPOR, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 83 del 28 aprile 2022 relativo alla sanzione della squalifica del calciatore OLIVIERI Tommaso per tre gare. Gara: RIVASAMBA HCA – CANALETTO SEPOR del 23 aprile 2022 (Campionato U 16 Regionali – Girone C).

 

Reclamo presentato da U.S.D. CANALETTO SEPOR, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 83 del 28 aprile 2022 relativo alla sanzione della squalifica del calciatore OLIVIERI Tommaso per tre gare. Gara: RIVASAMBA HCA – CANALETTO SEPOR del 23 aprile 2022 (Campionato U 16 Regionali – Girone C).

 

Il Giudice Sportivo ha inflitto al tesserato una squalifica di tre gare per aver attinto con un calcio, a gioco fermo, un calciatore avversario. La società reclamante contesta la decisione in parola, asserendo che la condotta del proprio giocatore fosse avvenuta in reazione immediata “a fatto ingiusto altrui”. Il reclamo è infondato. Dal contenuto del referto arbitrale, nonché dalla attività di accertamento svolta dalla Corte Sportiva di Appello, ai sensi dell’art. 50 , comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. – e consistita nell’audizione dell’arbitro – è emerso chiaramente che il Signor OLIVIERI, portiere della squadra reclamante, a seguito di un contrasto con un giocatore avversario, una volta che la palla era finita oltre la linea di fondo campo, a gioco fermo, reagiva, colpendo detto giocatore con un calcio nelle gambe. Manca, pertanto, la dedotta reazione al “fatto ingiusto altrui”, atteso che l’ufficiale di gara ha riferito di aver assistito ad un normale contrasto di giuoco tra due calciatori intenti ad attingere il pallone, senza riuscirvi. La sanzione, pertanto, corrispondente al minimo edittale per i casi di violenza contro tesserati, appare perfettamente congrua rispetto ai fatti consacrati negli atti ufficiali. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello, delibera di respingere il reclamo proposto dalla società U.S.D. CANALETTO SEPOR, confermando la sentenza di primo grado. Dispone l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

 

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