C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 19/05/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società ASD PRAESE1945 avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 60del 28 aprile 2022 (gara: CELLE RIVIERA CALCIO – PRAESE 1945 del 23 aprile 2022 – Juniores U19 II livello).

in merito al ricorso proposto dalla società ASD PRAESE1945 avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 60del 28 aprile 2022 (gara: CELLE RIVIERA CALCIO – PRAESE 1945 del 23 aprile 2022 – Juniores U19 II livello).

 

Il Giudice Sportivo Provinciale ha inflitto la sanzione dell’ammenda alla società Praese per il comportamento dei propri tesserati i quali avrebbero danneggiato lo spogliatoio loro riservato in occasione della gara in epigrafe. Avverso tale decisione, ha proposto rituale reclamo la società Praese chiedendo l’annullamento della sanzione e deducendo l’assenza di qualsivoglia menzione di una simile condotta nel referto arbitrale. Il reclamo è fondato. Nel referto arbitrale non è contenuta alcuna menzione del fatto in contestazione, né in termini di percezione diretta da parte del direttore di gara, né alla stregua di percezione de relato circa quanto riferito da altri soggetti.

Di conseguenza, deve reputarsi pacifico che l’arbitro non abbia rilevato alcun comportamento particolare da parte dei tesserati della Praese e che nessuna condotta di tal fatta gli sia stata segnalata durante la sua permanenza presso l’impianto sportivo. Consta, in effetti, agli atti una segnalazione proveniente da soggetto terzo nell’ambito della quale è stato lamentato il danneggiamento degli spogliatoi. Segnalazione, questa, che non è sufficiente per Questo Tribunale a ritenere dimostrato il fatto ivi rappresentato e, soprattutto, a ritenerlo ascrivibile alla società Praese. In mancanza, infatti, di qualsivoglia cenno di un simile comportamento nell’ambito del referto arbitrale, Questo Tribunale non può che accogliere il reclamo della società Praese. Si ritiene, comunque, necessaria la trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché valuti l’opportunità di svolgere approfondimenti circa la segnalazione pervenuta e valutare le risultanze istruttorie eventualmente acquisite. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in accoglimento del reclamo presentato dalla società A.S.D. PRAESE 1945 avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale presso la Delegazione di Genova, pubblicato con C.U. n. 60 del 28 aprile 2022,annulla la sanzione ivi inflitta Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

 

 

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