C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 26/05/2022 – Delibera – Reclamo presentato dalla ASD RIVASAMBA HCA, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 89 del 13 maggio 2022, relativo alla sanzione della squalifica del calciatore QUEIROLO Cristian per sei gare. Gara: RIVASAMBA HCA – VENTIMIGLIACALCIO del 8 maggio 2022 (Play Out Campionato di Eccellenza).

 

Reclamo presentato dalla ASD RIVASAMBA HCA, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 89 del 13 maggio 2022, relativo alla sanzione della squalifica del calciatore QUEIROLO Cristian per sei gare. Gara: RIVASAMBA HCA – VENTIMIGLIACALCIO del 8 maggio 2022 (Play Out Campionato di Eccellenza).

 

Il Giudice Sportivo ha inflitto al tesserato una squalifica di sei gare perché, al 40°del st, spintonava con veemenza un giocatore avversario, rivolgendogli delle espressioni minacciose. Uscito dal tdg, a seguito dell’espulsione decretata dal direttore di gara, il giocatore, nella zona degli spogliatoi, rivolgeva ulteriori espressioni ingiuriose nei confronti del giocatore avversario, che era stato espulso insieme a lui, determinando lo scatenarsi di una rissa con i giocatori della squadra avversaria. In tale frangente teneva una condotta aggressiva nei confronti di un calciatore avversario. La società reclamante contesta la decisione in parola, ritenendola sproporzionata in relazione al comportamento tenuto dal proprio tesserato. Allega come il giocatore de quo, nella zona degli spogliatoi, sarebbe stato affrontato, sia verbalmente che fisicamente, da altri giocatori avversari, e che, pertanto, si sarebbe difeso.

 

Il reclamo è infondato. Dal contenuto del referto arbitrale è emerso che il giocatore della squadra reclamante, al minuto 40’ del secondo tempo regolamentare, attinto da una condotta violenta perpetrata in suo danno da un giocatore avversario, cadeva a terra per il dolore. Rialzatosi, reagiva, colpendo, a sua volta, l’avversario con una forte spinta al petto, nonché, tra l’altro, minacciandolo di ferirlo fisicamente. Tale indebita condotta, avvenuta quale reazione immediata ad un fatto ingiusto, comporterebbe l’adozione di una circostanza attenuante nei confronti del giocatore della squadra reclamante. D’altro canto, il rapporto del Commissario di campo, allegato al referto arbitrale, attesta come il Queirolo, appena espulso dal campo di gara, giunto nel corridoi degli spogliatoi urlasse, nei confronti del giocatore avversario che, parimenti, era stato espulso, una volgare ingiuria, che scatenava una rissa cui prendevano parte anche altri svariati giocatori. Tale illecita condotta, ben giustificherebbe l’applicazione di una circostanza aggravante a carico del giocatore, avendo generato, con il suo comportamento, una grave turbativa dell’ordine, che solo a fatica, e con il contributo del Commissario di campo, di un dirigente della squadra reclamante, del custode dell’impianto sportivo, e di alcuni giocatori della squadra ospite, veniva, infine, ristabilito. La Corte, pertanto, valutata, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., l’equivalenza delle circostanze sovra indicate, conferma la sanzione inflitta in primo grado, ritenendola perfettamente congrua rispetto ai fatti consacrati negli atti ufficiali. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello, delibera di respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. RIVASAMBA H.C.A., confermando la sentenza di primo grado. Dispone l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

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