F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/TFN-SVE del 30 Agosto 2022 (motivazioni) – Genoa CFC Spa / ASDC Gozzano SSDARL – Reg. Prot. 4/TFN-SVE
Decisione/0010/TFNSVE-2022-2023
Registro procedimenti n. 0004/TFNSVE/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Angelo Fanizza – Componente (Relatore)
Carmine Fabio La Torre – Componente
Gino Scaccia – Componente
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 24 agosto 2022, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. c) CGS proposto dalla società Genoa CFC Spa (matr. 20980) contro la società ASDC Gozzano SSDARL (matr. 21990) avverso la certificazione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 1/E del 14 luglio 2022 (premio alla carriera calciatore Yeboah Kelvin Kwarteng n. 6.5.2000 – matr. 5426667 – ric. 4),
la seguente
DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto la società Genoa CFC Spa ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF, del premio alla carriera riguardante il calciatore Kelvin Kwarteng Yeboah, emesso dalla Commissione Premi della FIGC con nota del 14 luglio 2022 (prot. 50 – 1170) e notificata in data 20 luglio 2022, per effetto della quale è stata riconosciuta alla società ASDC Gozzano SSDRL la somma di €. 36.000,00 con riferimento alle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) rinuncia della società ASDC Gozzano SSDRL ai diritti derivanti dall’indennizzo.
La società ricorrente ha evidenziato che la società Gozzano, ossia la società di provenienza del calciatore, avrebbe rinunciato a percepire l’indennizzo, formalizzando tale intenzione mediante “dichiarazione su carta intestata formata e timbrata dal legale rappresentante della predetta società”, allegata in atti (cfr. pag. 2).
2°) Pagamento del contributo di solidarietà quale importo derivante dal trasferimento ex art. 99 bis, comma 1, ultimo paragrafo delle NOIF.
La società ricorrente ha soggiunto che, in ogni caso, l’importo oggetto del contendere non sarebbe dovuto alla luce di quanto la medesima società “dovrà pagare a titolo di contributo di solidarietà entro le scadenza previste dalle licenze Uefa e sistema licenze nazionali per la s.s. 2022/2023, pari ad euro 50.994,00, importo certo che verrà quindi corrisposto alle previste scadenze alla società Gozzano”; in sostanza, ad avviso della ricorrente l’emolumento di imminente liquidazione sarebbe da annoverare tra quelli contemplati dall’art. 99 bis come “importo derivante da un trasferimento (art. 100 NOIF)”, con la conseguenza che “il relativo importo debba essere detratto dal premio alla carriera dovuto al Gozzano” (cfr. pag. 3).
La società ASDC Gozzano SSDRL non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 24 agosto 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Non coglie nel segno il primo motivo.
Con riguardo al “Premio alla carriera”, l’art. 99 bis delle NOIF prescrive che: “ 1. Alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come ‘giovane’ o ‘giovane dilettante’ nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro settore giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il premio di preparazione (art. 96 NOIF) o il premio di addestramento e formazione tecnica (art. 99 NOIF) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 NOIF), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante”.
Osserva il Tribunale che il fondamento di tale disposizione è da rinvenire nel riconoscimento di un compenso premiale correlato ad un’attività di formazione dei giovani calciatori, o meglio, nel caso del calciatore Yeboah, dei cc.dd. “giovani di serie” (si deve, infatti, rimarcare che, ai sensi dell’art. 33 NOIF, “i calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche”), essendo quest’ultimo nato il 6.5.2000 e, quindi, avendo compiuto il 14°anno a partire dalla stazione sportiva 2015/2016.
Il comma 2 dell’art. 33 delle NOIF prevede che “i calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età”.
La formazione tecnica, dunque, altro non esprime che l’attuazione di un’attività alla quale l’ordinamento sportivo correla la corresponsione di un premio che non ha una funzione retributiva, quanto, piuttosto, il fine – di rilievo pubblicistico – di incentivare le risorse per la preparazione dei giovani calciatori all’ingresso nella categoria dei professionisti.
Pertanto, non è fondatamente sostenibile che il premio possa costituire oggetto (addirittura) della preventiva rinuncia trasfusa nella dichiarazione resa in data 31 agosto 2016 dalla società Gozzano: la rinuncia, si direbbe pro futuro, “a qualsiasi diritto relativo
all’indennizzo di formazione (…) specificando di rendersi disponibile a dare il proprio benestare qualora venga richiesto il trasfert per un eventuale tesseramento internazionale”.
In altri termini, la puntuale configurazione di un “vincolo” dei giovani calciatori ad essere sottoposti all’addestramento fonda l’obbligatorietà della corresponsione del premio oggetto dell’odierno contendere, nei precisi termini prospettati dall’art. 99 bis della NOIF (“la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica”).
Neppure persuasivo è il secondo motivo.
L’art. 102 NOIF prevede, al comma 7, che “una quota fino al 3% del corrispettivo pattuito per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall’importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui ha compiuto 12 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“società formatrice”)”.
Ciò premesso, il Tribunale rileva che:
a) non è stato provato in giudizio che il contributo di solidarietà relativo al calciatore Yeboah sia stato già corrisposto e percepito dalla società formatrice; anzi, la società ricorrente ha espressamente ammesso che “dovrà pagare a titolo di contributo di solidarietà entro le scadenza previste dalle licenze Uefa e sistema licenze nazionali per la s.s. 2022/2023” (cfr. pag. 3 del ricorso); difetta, quindi, il presupposto della dedotta compensazione, quest’ultima subordinata (a tutto concedere) ad una inequivocabile condizione sospensiva (“nel caso la società dilettantistica o di puro settore giovanile abbia già percepito”), nella specie non verificatasi;
b) il contributo di solidarietà è computato in una “quota fino al 3% del corrispettivo pattuito per la cessione definitiva di contratto” ed è preordinato ad estendere i benefici economici della cessione a tutte le società che abbiano contribuito – nel periodo di tempo compreso tra i 12 e i 21 anni – alla formazione sportiva del calciatore. Nella specie, il calciatore Yeboah risulta essere stato tesserato, a partire dalla stagione sportiva 2011/2012 e fino al 30.8.2015 (salvo tre brevi periodi di svincolo dall’1.7.2012 al 22.8.2012; dall’1.7.2013 al 5.9.2013 e dall’1.7.2014 al 4.12.2014), con la società Novara Calcio Spa: ragione per cui l’ambito di applicazione della disposizione relativa al contributo di solidarietà involgerebbe, comunque, l’interesse di un’ulteriore società sportiva.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Non si provvede in ordine alle spese del procedimento in ragione della mancata costituzione della società ASDC Gozzano SSDRL.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Nulla per quanto riguarda le spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Fanizza Stanislao Chimenti
Depositato in data 30 agosto 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia