F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFNT del 31 Agosto 2022 (motivazioni) – Reggina 1914 Srl / Fabrizio Lucidi / LNP B – Reg. Prot. 5/TFN-ST
Decisione/0006/TFNST-2022-2023
Registro procedimenti n. 0005/TFNST/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Antonio Rinaudo – Presidente
Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente
Filippo Crocè – Componente
Francesco Di Leginio – Componente (Relatore)
Flavia Tobia – Componente
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 29 agosto 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società Reggina 1914 Srl (matr. 943512) contro il sig. Fabrizio Lucidi (coll. sett. giov. n. 1.3.1974 – matr. 56.715), nonché nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B avente ad oggetto la declaratoria di nullità / annullabilità / invalidità / inefficacia o in subordine la risoluzione del contratto di prestazione sportiva n. 0007059561/21 portante data 6 aprile 2022,
la seguente
DECISIONE
Premesso in fatto
La Società Reggina 1914 Srl, P.I. 02896510803, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore dott. Paolo Castaldi, con sede in Reggio Calabria (RC), Via delle Industrie n. 1, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, giusta procura speciale in atti, in data 1.08.2022 proponeva ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), Codice di Giustizia Sportiva FIGC, acquisito in pari data, con il quale adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per ottenere la declaratoria di nullità/annullabilità/invalidità/inefficacia o in subordine risoluzione del contratto di prestazione sportiva n. 0007059561/21 portante la data del 6.04.2022.
In particolare la Società ricorrente contestava la legittimità del contratto di prestazione sportiva n. 0007059561/21 datato 6.04.2022, depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 3.06.2022, con il quale il sig. Fabrizio Lucidi, residente in Latina (LT), Via Cerveteri n. 61, nella sua qualità di Allenatore UEFA B, si impegnava a prestare la propria attività quale collaboratore Settore Giovanile – Serie 1B Nazionale in favore della predetta Società a decorrere dal 1.07.2022 sino al 30.06.2024.
A sostegno della formulata domanda di nullità/annullabilità/invalidità/inefficacia o in subordine risoluzione del contratto di prestazione sportiva n. 0007059561/21 portante la data del 6.04.2022, la Società Reggina 1914 Srl eccepiva: 1) la invalidità/nullità del contratto di prestazione sportiva in quanto depositato oltre il termine perentorio previsto dall’art. 3.2 dell’Accordo Collettivo di Categoria; 2) nullità/invalidità e comunque inefficacia del contratto di prestazione sportiva per mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dalla scrittura privata sottoscritta tra le parti in 10.01.2022; 3) risoluzione del contratto di prestazione sportiva per grave inadempimento dell’addendum sottoscritto in data 10.01.2022.
Successivamente in data 5.08.2022 il procuratore e difensore costituito della Società ricorrente avv. Mattia Grassani depositava formale istanza di rinuncia al ricorso, chiedendo contestualmente l’estinzione del procedimento con compensazione delle spese. Il sig. Fabrizio Lucidi, pur avendo ricevuto nei termini di rito il citato ricorso, non si costituiva in giudizio, né faceva pervenire all’intestato Tribunale memorie e/o deduzioni difensive.
Alla udienza del 29.08.2022, nessuno è comparso in udienza per la Società Reggina 1914 Srl.
Il Presidente, constatata la regolarità del costituito contraddittorio all’esito delle effettuate notifiche alle parti interessate al presente procedimento, invitava il Relatore ad esporre i fatti oggetto del ricorso, come da verbale di udienza. Al termine della relazione introduttiva il Tribunale adito si riservava per la decisione.
DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, nel merito, non può che prendere atto della formale dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dalla Società Reggina 1914 Srl per mezzo del procuratore costituito, depositata in data 5.08.2022, dovendosi conseguentemente dichiarare la estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, preso atto dell’avvenuta rinuncia al ricorso, depositata il 5 agosto 2022, della società Reggina 1914 Srl a mezzo del costituito procuratore, dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesco Di Leginio Antonio Rinaudo
Depositato in data 31 agosto 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia