FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 14/AA del 26/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PAVIGNANI VENTURA ZANFI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 498 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo PAVIGNANI, Enrico VENTURA e Leonardo ZANFI, avente ad oggetto la seguente condotta:
MATTEO PAVIGNANI, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dai punti 14 e 18 del Comunicato Ufficiale n. 157 del 9.11.2021 del Settore Tecnico per avere compilato inserendo dati non veridici la domanda di ammissione al corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA C tenutosi a Modena dal 17.1.2022 al 16.4 2022; in particolare, per avere il 14.12.2021 autocertificato, contrariamente al vero, di avere svolto per cinque stagioni sportive l’attività di calciatore dilettante in gare ufficiali di Campionati di Promozione, così ottenendo una valutazione di 3.5 punti superiore rispetto a quella effettiva e risultante dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento (per effetto delle dichiarazioni non veridiche il signor Pavignani si è classificato al 33° posto nella graduatoria definitiva con un punteggio complessivo di 5.50, che gli ha permesso di essere ammesso al corso per il conseguimento dell’abilitazione);
ENRICO VENTURA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società A.S.D. Marzabotto 2000, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dai punti 14 e 18 del Comunicato Ufficiale n. 157 del 9.11.2021 del Settore Tecnico, per avere compilato inserendo dati non veridici la domanda di ammissione al corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA C tenutosi a Modena dal 17.1.2022 al 16.4 2022; in particolare, per avere il 10.12.2021 autocertificato, in maniera non veridica, di avere svolto per diciassette stagioni sportive l’attività di calciatore dilettante in gare ufficiali di Campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, così ottenendo una valutazione di 4.30 punti superiore rispetto a quella effettiva e risultante dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento (per effetto delle dichiarazioni non veridiche il signor Ventura si è classificato al 23° posto nella graduatoria definitiva con un punteggio complessivo di 6.30, che gli ha permesso di essere ammesso al corso per il conseguimento dell’abilitazione);
LEONARDO ZANFI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dai punti 14 e 18 del Comunicato Ufficiale n. 157 del 9.11.2021 del Settore Tecnico, per avere compilato inserendo dati non veridici la domanda di ammissione al corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA C tenutosi a Modena dal 17.1.2022 al 16.4 2022; in particolare, per avere il 30.11.2021 autocertificato, in maniera non veridica, di avere svolto per diciannove stagioni sportive l’attività di calciatore dilettante in gare ufficiali di Campionati di Eccellenza, Prima e Seconda Categoria, così ottenendo una valutazione di 1.70 punti superiore rispetto a quella effettiva e risultante dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento (per effetto delle dichiarazioni non veridiche il signor Zanfi si è classificato al 35° posto nella graduatoria definitiva con un punteggio complessivo di 5, che gli ha permesso di essere ammesso al corso per il conseguimento dell’abilitazione);
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo PAVIGNANI, Enrico VENTURA e Leonardo ZANFI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Matteo PAVIGNANI, di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Enrico VENTURA e di mesi 6 (sei) di squalifica per il Sig. Leonardo ZANFI; - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.