FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 18/AA del 26/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – COSTA NARCISO ASD PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA ASD NOCI AZZURRI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 549 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario Pierdonato COSTA e Mario Edoardo NARCISO e delle società A.S.D. NOCI AZZURRI 2006 e A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERDONATO COSTA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Noci Azzurri 2006, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “1^ Trofeo Crema Caffè” tenutosi in data 20.3.2022 presso il “Nuovo Centro Sportivo l’Eredità” di Grottaglie (TA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria “Esordienti” mista silver anno 2009-2010; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; MARIO EDOARDO NARCISO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Peppino Campagna, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “1^ Trofeo Crema Caffè” tenutosi in data 20.3.2022 presso il “Nuovo Centro Sportivo l’Eredità” di Grottaglie (TA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria “Pulcini” mista anno 2011 - 2012; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

A.S.D. NOCI AZZURRI 2006, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione; A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pierdonato COSTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NOCI AZZURRI 2006, e dal Sig. MARIO EDOARDO NARCISO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Pierdonato COSTA, di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Mario Edoardo NARCISO, di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. NOCI AZZURRI 2006 e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it