FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 20/AA del 29/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MAROTTA MIRRI PARDINI SAGRAMOLA PALERMO FOOTBALL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 564 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele MAROTTA, Stefano PARDINI, Rinaldo SAGRAMOLA e della società PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a., avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE MAROTTA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore dei Portieri per la Società Palermo Football Club Spa, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 26 comma 1, 37 comma 1 e 39 comma 1 lettera Ha) del Regolamento del Settore Tecnico e del Comunicato Ufficiale n. 34 Stagione Sportiva 2021/2022 del Settore Tecnico, poiché nella stagione sportiva 2021-2022 ha rivestito solo formalmente la qualifica di allenatore dei portieri della squadra della Società Palermo Football Club Spa partecipante al Campionato di Lega Pro, consentendo che, in propria vece, tale funzione venisse, di fatto, esercitata dal sig. Stefano Pardini, soggetto privo della idonea qualifica poiché abilitato come Allenatore UEFA B. Il tutto come risulta dalle distinte di gara, nelle quali il Sig. Pardini è sempre presente come collaboratore e dalle quali il Sig. Marotta è assente e come è emerso dal materiale probatorio raccolto durante l’attività inquirente.

STEFANO PARDINI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore UEFA B per la Società Palermo Football Club Spa, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 26 comma 1, 37 comma 1 e 39 comma 1 lettera Ha) del Regolamento del Settore Tecnico e del Comunicato Ufficiale n. 34 Stagione Sportiva 2021-2022 del Settore Tecnico, poiché nella stagione sportiva 2021-2022 - soggetto privo della idonea qualifica poiché abilitato come Allenatore UEFA B – ha svolto di fatto l’attività di allenatore dei portieri della squadra della Società Palermo Football Club Spa partecipante al Campionato di Lega Pro, al posto dell’allenatore abilitato Sig. Michele Marotta il quale ha svolto tale funzione solo formalmente come prestanome. Il tutto come risulta dalle distinte di gara, nelle quali il Sig. Pardini è sempre presente come collaboratore e dalle quali il Sig. Marotta è assente e come è emerso dal materiale probatorio raccolto durante l’attività inquirente.

RINALDO SAGRAMOLA, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e soggetto dotato di poteri di rappresentanza della Società Palermo Football Club S.p.a, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 26 comma 1 e 39 comma 1 lett. Ha) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 34 Stagione Sportiva 2021-2022 del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Stefano Pardini – soggetto privo della idonea qualifica poiché abilitato come Allenatore UEFA B – durante la stagione sportiva 2021-2022 di svolgere di fatto l’attività di allenatore dei portieri della squadra della Società Palermo Football Club Spa partecipante al Campionato di Lega Pro, al posto dell’allenatore abilitato Sig. Michele Marotta il quale ha svolto tale funzione solo formalmente come prestanome. Il tutto come risulta dalle distinte di gara, nelle quali il Sig. Pardini è sempre presente come collaboratore e dalle quali il Sig. Marotta è assente e come è emerso dal materiale probatorio raccolto durante l’attività inquirente.

PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale erano tesserati i Sig.ri Michele Marotta, Stefano Pardini e Rinaldo Sagramola; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele MAROTTA, dal Sig. Stefano PARDINI, dal Sig. Rinaldo SAGRAMOLA e dal Sig. Dario Mirri, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica ed € 6.000,00 di ammenda per il Sig. Michele MAROTTA, di mesi 1 (uno) di squalifica ed € 6.000,00 di ammenda per il Sig. Stefano PARDINI, di mesi 1 (uno) di inibizione ed € 6.000,00 di ammenda per il Sig. Rinaldo SAGRAMOLA e di € 2.000,00 di ammenda per la società PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it