FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 22/AA del 01/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CGS UCCIERO ASD VILLA LITERNO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 652 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Giovanni UCCIERO e della società A.S.D. VILLA LITERNO, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIOVANNI UCCIERO, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Villa Literno, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 53, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver curato il rinnovo ed aver consentito che venisse disattivato l’indirizzo di posta elettronica certificata gianatam@pec.libero.it, comunicato nel mese di dicembre 2021 al Comitato Regionale Campania della LND, ed aver provveduto solo nel mese di marzo 2022 all’attivazione di un altro indirizzo di posta elettronica certificata sostitutivo, asdvillaliterno@legalmail.it, impedendo in tal modo la notifica degli atti alla società dal mese di gennaio 2022 al mese di marzo 2022;
A.S.D. VILLA LITERNO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Giovanni Ucciero, così come riportati nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni UCCIERO e dal Sig. Nicola Falcone, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VILLA LITERNO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Giovanni UCCIERO e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. VILLA LITERNO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.