FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 26/AA del 01/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ABRESCIA DI BARI ALESSANDRO DI BARI VITO DI LEO NICOLA ROSELLI ALDO FIDELIS ANDRIA 1918 SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 563 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Saverio ABRESCIA, Alessandro DI BARI, Vito DI BARI, Nicola DI LEO, Aldo ROSELLI e della società FIDELIS ANDRIA 1918 s.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
SAVERIO ABRESCIA, all’epoca dei fatti allenatore dei portieri della prima squadra della società Fidelis Andria 1918 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, assunto solo formalmente il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l., consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Nicola Di Leo, soggetto tesserato quale responsabile Squadra Primavera fino al 7 marzo 2022 e dall’8 marzo 2022 quale responsabile della Prima Squadra;
ALESSANDRO DI BARI, all’epoca dei fatti collaboratore del settore giovanile della società Fidelis Andria 1918 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, svolto di fatto l’attività di allenatore della Squadra Primavera della società Fidelis Andria 2018 S.r.l sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione;
VITO DI BARI, all’epoca dei fatti collaboratore Squadra Primavera della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. e responsabile della Prima Squadra dal 6 febbraio 2022 al 7 marzo 2022, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 a far data dal 1 febbraio 2022 e fino al 6 febbraio 2022, svolto di fatto l’attività di allenatore della Prima Squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. in assenza della prescritta abilitazione e sebbene fosse tesserato quale collaboratore tecnico della Squadra Primavera della medesima società, nonché, per aver svolto di fatto l’attività di allenatore della Prima Squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. dopo la scadenza dell’autorizzazione concessa dal Settore Tecnico in data 4 febbraio 2022 per 30 giorni e in assenza della prescritta abilitazione, utilizzando, a tal fine, in qualità di “prestanome”, l’allenatore Sig. Nicola Di Leo;
NICOLA DI LEO, all’epoca dei fatti tesserato per la società Fidelis Andria 2018 S.r.l. in qualità di Responsabile Squadra Primavera fino al 7 marzo 2022 e di Responsabile della Prima Squadra dal 10 marzo 2022, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2 , e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto di fatto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 dall’11 ottobre 2021 al 7 marzo 2022, sebbene fosse tesserato quale responsabile della Squadra Primavera della medesima società, nonché per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 e a far data dall’ 8 marzo 2022, assunto solo formalmente il ruolo di allenatore della prima squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. mentre svolgeva di fatto l’allenatore dei portieri, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Vito Di Bari, soggetto privo della necessaria abilitazione federale;
ALDO ROSELLI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Fidelis Andria 2018 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o, comunque, non impedito: - al Sig. Nicola Di Leo, di svolgere di fatto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 dall’ 11 ottobre 2021 al 7 marzo 2022, sebbene fosse tesserato quale responsabile della Squadra Primavera della medesima società, nonché di avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 e a far data dall’ 8 marzo 2022, assunto solo formalmente il ruolo di allenatore della prima squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. mentre svolgeva di fatto l’allenatore dei portieri, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Vito Di Bari, soggetto privo della necessaria abilitazione federale; - al Sig. Vito Di Bari, di svolgere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 a far data dal 1 febbraio 2022 e fino al 6 febbraio 2022, l’attività di allenatore della Prima Squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. in assenza della prescritta abilitazione e sebbene fosse tesserato quale collaboratore tecnico della Squadra Primavera della medesima società, nonché, di svolgere di fatto l’attività di allenatore della Prima Squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. dopo la scadenza dell’autorizzazione concessa dal Settore Tecnico in data 4 febbraio 2022 per 30 giorni e in assenza della prescritta abilitazione, utilizzando, a tal fine, in qualità di “prestanome”, l’allenatore Sig. Nicola Di Leo; - al Sig. Saverio Abrescia, di avere, nel corso della stagione sportiva 2021- 2022, assunto solo formalmente il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l., consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Nicola Di Leo, soggetto tesserato quale responsabile Squadra Primavera fino al 7 marzo 2022 e dall’8 marzo 2022 quale responsabile della Prima Squadra; - al Sig. Alessandro Di Bari, di avere, nel corso della stagione sportiva 2021- 2022, svolto di fatto l’attività di allenatore della Squadra Primavera della società Fidelis Andria 2018 S.r.l sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione;
FIDELIS ANDRIA 1918 s.r.l., per responsabilità sia diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva Sportiva, per l’operato del proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Aldo Roselli, sia oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte ai propri tesserati all’epoca dei fatti Sig.ri Nicola Di Leo, Vito Di Bari, Saverio Abrescia e Alessandro Di Bari;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Saverio ABRESCIA, dal Sig. Alessandro DI BARI, dal Sig. Vito DI BARI, dal Sig. NICOLA DI LEO e dal Sig. Aldo ROSELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FIDELIS ANDRIA 1918 s.r.l.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Saverio ABRESCIA, di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Alessandro DI BARI, di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di squalifica per il Sig. Vito DI BARI, di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di squalifica per il Sig. Nicola DI LEO, di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Aldo ROSELLI e di € 5000,00 (cinquemila) di ammenda per la società FIDELIS ANDRIA 1918 s.r.l.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.