FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 27/AA del 03/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CANFORA ASD CORTEFRANCA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 586 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Umberto CANFORA e della società A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

UMBERTO CANFORA, all’epoca dei fatti tesserato quale presidente della società A.S.D. Cortefranca, in violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021, per avere lo stesso fatto in modo che la società A.S.D. Cortefranca Calcio per la stagione sportiva 2021/2022: non rispettasse la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021, Titolo II), Lett. A), Serie B Femminile, Requisiti sportivi e organizzativi, punto 1. 1) a) rinunciando a partecipare e/o comunque non partecipando al campionato Primavera; non rispettasse la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021, Titolo II), Lett. A), Serie B Femminile, Requisiti sportivi e organizzativi, punto 1. 1) c) non partecipando a nessun torneo ufficiale organizzato dalla FIGC per le categorie di base (Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Under 12 Femminile); non rispettasse la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021, Titolo II), Lett. A), Serie B Femminile, Requisiti sportivi e organizzativi, punto 1. 2) a.2) non depositando, entro il termine del 10.9.2021, attestazione del Settore Tecnico FIGC relativa al tesseramento di un allenatore in seconda della prima squadra; non rispettasse la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021, Titolo II), Lett. A), Serie B Femminile, Requisiti sportivi e organizzativi, punto 1. 2) a.3) non depositando, entro il termine del 10.9.2021, attestazione del Settore Tecnico FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei portieri della prima squadra; non rispettasse la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021, Titolo II), Lett. A), Serie B Femminile, Requisiti sportivi e organizzativi, punto 1. 2) c) non depositando, entro il termine del 10.9.2021, attestazione del Settore Tecnico FIGC relativa al tesseramento di un preparatore atletico della prima squadra;

A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti ascritti al proprio Presidente all’epoca dei fatti, Sig. Umberto Canfora;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto CANFORA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione per il Sig. Umberto CANFORA e di € 26.000,00 (ventiseimila/00) di ammenda per la società A.S.D. CORTEFRANCA CALCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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