FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 34/AA del 05/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CGS ACCADEMIA SPORTIMAGNA ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 613 pfi 21-22 adottato nei confronti della società ACCADEMIA SPORTIMAGNA A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ACCADEMIA SPORTIMAGNA A.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Carlo Bosatra, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società ACCADEMIA SPORTIMAGNA A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola Cortinovis, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACCADEMIA SPORTIMAGNA A.S.D.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ACCADEMIA SPORTIMAGNA A.S.D.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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