FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 35/AA del 05/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GROSSI UC ALBINOLEFFE SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 600 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Simone GROSSI e della società U.C. ALBINOLEFFE s.r.l, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE GROSSI, all’epoca dei fatti allenatore responsabile dell'attività di base della Società U.C. Albinoleffe s.r.l., in violazione dell’art. 4 comma 1, del C.G.S., in relazione alla violazione degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver partecipato con la squadra della propria società di appartenenza, categoria “Esordienti 1°anno”, al torneo a carattere Internazionale “U12 Prof Edition”, per la categoria Esordienti 1° anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, non autorizzato dal competente Organo Federale;

U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato Sig. Grossi Simone; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. SIMONE GROSSI e dal Sig. Gianfranco Andreoletti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.C. ALBINOLEFFE s.r.l.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Simone GROSSI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società U.C. ALBINOLEFFE s.r.l.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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