C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 03 del 09/07/2021 – Delibera – Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, composto dai Signori: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri) ha deliberato la seguente sentenza nel procedimento sotto emarginato all’udienza del 30 giugno 2021: procedimento iscritto nel registro dei procedimenti al n. 444pfi20-21 il 21 dicembre 2020 avente ad oggetto “Attività di Direttore Generale svolta dal tecnico ABBALDO ROBERTO – UEFA B cod. 111770 presso la Soc. OLIMPIA CARCARESE senza esserne tesserato, organizzando un torneo denominato “Torneo Città di Carcare” svoltosi il 26.9.20 senza la necessaria autorizzazione e senza il rispetto delle norme anticovid.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, composto dai Signori: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri) ha deliberato la seguente sentenza nel procedimento sotto emarginato all’udienza del 30 giugno 2021:

procedimento iscritto nel registro dei procedimenti al n. 444pfi20-21 il 21 dicembre 2020 avente ad oggetto “Attività di Direttore Generale svolta dal tecnico ABBALDO ROBERTO – UEFA B cod. 111770 presso la Soc. OLIMPIA CARCARESE senza esserne tesserato, organizzando un torneo denominato “Torneo Città di Carcare” svoltosi il 26.9.20 senza la necessaria autorizzazione e senza il rispetto delle norme anticovid.

 

Dalle indagini svolte è emerso che in data 26 settembre 2020 si è disputato il torneo giovanissimi, denominato “Torneo Città di Carcare” presso due distinti impianti sportivi siti a Carcare (SV) e a Pallare (SV).

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento del torneo è stata presentata dalla A.S.D. Olimpia Carcarese solamente il 25 settembre 2020, ovvero il giorno antecedente lo svolgimento della competizione e solo a seguito di sollecitazione della Delegazione Provinciale LND di Savona. Il torneo prevedeva la partecipazione di squadre provenienti da Liguria e Piemonte.

Il torneo è stato disputato nonostante non fosse stato autorizzato e i dirigenti della A.S.D. Olimpia Carcarese ne fossero stati informati tempestivamente dal Delegato Provinciale di Savona in data 25 settembre 2020.

Al torneo non autorizzato hanno partecipato 11 squadre: Campomorone, Savona, Rapallo/Rivarolese, Andora, Albenga, San Filippo Neri, Priamar, Bisalta, Millesimo, Bistagno, Albissola.

Tali circostanze, pacifiche, sono sufficienti per affermare la responsabilità di tutti i deferiti.

E’evidente, infatti, che la società Olimpia Carcarese, in persona del proprio legale rappresentante, abbia organizzato il torneo in parola senza osservare le norme federali in materia, le quali prevedono l’obbligo di richiedere l’autorizzazione agli organi federali competenti per organizzare partite e/o tornei amichevoli.

E’, parimenti, indubitabile che le società invitate a prendere parte al Torneo, non constatando la pubblicazione del medesimo su alcun Comunicato Ufficiale, avrebbero dovuto informarsi presso la Delegazione Provinciale di Savona ovvero presso il Comitato Regionale Ligure al fine di appurare se il Torneo de quo fosse stato o meno autorizzato.

E’ provato, altresì, e tale circostanza emerge per tabulas dalla consultazione dei registri federali che tutti i deferiti fossero legali rappresentanti delle rispettive società al momento della disputa del Torneo.

Devesi, pertanto, affermare le responsabilità di tutti i soggetti deferiti dinnanzi a Questo Tribunale per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all’art. 1 e 3 del C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico per aver organizzato (Signor Vercelli) consentito, o comunque non impedito (tutti gli altri), la partecipazione della propria Società al torneo Città di Carcare svoltosi il 26 settembre 2020, non autorizzato ai sensi della normativa federale.

Per quanto concerne le sanzioni,stimasi equa l’inflizione dell’inibizione per mesi uno per tutti i soggetti deferiti e per tutte le rispettive società la sanzione dell’ammenda pari ad € 100.

A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento al dedotto mancato rispetto, nelle circostanze di tempo e di luogo in incolpazione, del mancato rispetto della normativa anti Covid.

Sul punto, infatti, l’unica risultanza è data da quanto comunicato dal Delegato Provinciale di Savona, il quale non ha fornito indicazioni precise e puntuali in merito a quali sarebbero stati i comportamenti violativi e quali passaggi della normativa sarebbero stati infranti.

In merito a quest’ultima contestazione, pertanto, tutti i soggetti deferiti devono essere prosciolti.

P.T.M.

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria dichiara:

  • Claudia Fantino, Giuseppe Micucci, Gabriele Mauro, Giovanni Caligaris, Walter Danna, Antonio Verrini, Alessandro Chirivi, responsabili della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all’art. 1 e 3 del C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico ed infligge a ciascuno di loro la sanzione dell’’inibizione per mesi uno.

Dichiara altresì le società:

  • ASD Albenga 1928, ASD Area Calcio Andora, ASD C. Bisalta, USD Bistagno Valle Bormida, USD Campomorone Sant’Olcese, US Priamar 1941 Liguria ASD, SSDRL Rapallo R.1914 Rivarolese, ASD San Filippo Neri Albenga, responsabili a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1, del CGS, per le condotte ascritte ai rispettivi legali rappresentanti ed infligge loro sanzione dell’ammenda pari ad € 100,00 ciascuna.

Proscioglie tutti i deferiti dalla contestazione relativa alla mancata osservanza della normativa anticovid.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

 

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