C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 05/11/2021 – Delibera – in merito al procedimento disciplinare n. 66 pf 2021/2022 avente ad oggetto: “Dichiarazioni lesive rilasciate a mezzo stampa dal Sig. Simone MARINELLI, Vice Presidente della ASD Pro Savona Calcio nei confronti dell’allenatore Gianfranco PUSCEDDU”.
in merito al procedimento disciplinare n. 66 pf 2021/2022 avente ad oggetto: “Dichiarazioni lesive rilasciate a mezzo stampa dal Sig. Simone MARINELLI, Vice Presidente della ASD Pro Savona Calcio nei confronti dell’allenatore Gianfranco PUSCEDDU”.
In data 19.07.2021 perveniva esposto alla Procura Federale con il quale l’Avv. Simone Mariani, in nome e per conto del sig. Gianfranco Pusceddu che sottoscriveva, segnalava le dichiarazioni lesive rilasciate dal sig. Simone Marinelli, Vice Presidente della società ASD Pro Savona Calcio, nei confronti del predetto sig. Pusceddu a mezzo stampa, in occasione dell’intervista rilasciata in data 15.07.2021 sulla testata online “Il Vostro Giornale” (www.ivg.it). In particolare, nel corso della predetta intervista il sig. Simone Marinelli rilasciava le seguenti dichiarazioni: “Il sig. Pusceddu del Priamar in sede da me mi ha offerto a dicembre i campi dalle 14 alle 15 sapendo che sono orari impraticabili e quindi prendendomi per il culo a casa mia!!! per paura che gli portassi via i ragazzi, perché tutti dai ragazzi vogliono solo la quota di iscrizione, perché tutti vedono i ragazzi come soldi in entrata [...]”. Di qui, stante la ritenuta lesività delle dichiarazioni in commento, il deferimento del Signor Marinelli e della società ASD PRO SAVONA CALCIO dinnanzi a Questo Tribunale. I deferiti, sostanzialmente , si sono difesi deducendo due argomenti: 1) il fatto storico – consistente nel colloquio occorso presso la sede del Savona con il Signor Pusceddu – denunciato dal Signor MARINELLI era realmente accaduto e, in effetti, il Pusceddu aveva formulato una proposta nei termini di cui all’intervista; 2) la seconda parte della dichiarazione (“per paura che gli portassi via i ragazzi, perché tutti dai ragazzi vogliono solo la quota di iscrizione, perché tutti vedono i ragazzi come soldi in entrata”) non era rivolta specificatamente al Signor Pusceddu, ma era una rimostranza di natura, per così dire, ecumenica all’indirizzo dell’intera categoria dei dirigenti delle società dilettantistiche. E’opinione di Questo Tribunale che non possa sussistere dubbio alcuno in merito alla lesività delle espressioni in commento, che si sono risolte in giudizi e rilievi idonei a ledere la reputazione del tecnico, sig. Gianfranco Pusceddu. Si ritiene, più precisamente, che la frase “quindi prendendomi per il culo a casa mia” sia senza dubbio offensiva dell’onore e del decoro del soggetto attinto, stante l’utilizzo di un termine volgare e pacificamente esorbitante rispetto al limite della continenza che dovrebbe sempre connotare le pubbliche propalazioni. In tale ottica, non rileva che il fatto storico lamentato dal Signor Marinelli fosse realmente accaduto, essendo indubbio che l’esposizione mediatica di tale asserito accadimento non sia stata consona ai canoni stabiliti dalla costante giurisprudenza, tanto civile quanto penale, con riferimento alle espressioni lesive dell’onore e/o della reputazione. Le frasi in argomento, inoltre, devono essere considerate “pubbliche” per essere state le stesse pronunciate e diffuse attraverso un mezzo idoneo a renderle potenzialmente conoscibili da più persone e, per l’effetto, la condotta addebitabile al Sig. Simone Marinelli dovrà essere considerata aggravata ai sensi del sopra citato art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di Giustizia Sportiva (ovvero, per essere stato il fatto commesso “a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura [...] di qualsiasi altro tesserato”). Per quanto attiene la seconda parte della dichiarazione, deve essere rimarcato come il tenore della stessa sia, all’apparenza, riferita proprio al Signor Pusceddu, come è dimostrato dall’inciso: “[…]per paura che gli portassi via i ragazzi […]”.. La circostanza, poi, che tale “sfogo” fosse rivolto anche ad altri soggetti, non elimina il fatto che il Signor Marinelli abbia adombrato dubbi sull’operato, sull’onestà e sulla integrità morale (anche) del predetto tecnico, il quale avrebbe, sempre secondo quanto dichiarato dal Marinelli, sostanzialmente cercato di ostacolare l’attività di altra società sportiva per scopi puramente economici legati agli introiti derivanti dalle quote di iscrizione dei calciatori. A ciò si aggiunga che non vi sia stata nessuna smentita e/o rettifica circa le dichiarazioni rilasciate nel predetto video, né pubblica dissociazione da parte della società relativamente a quanto dichiarato dal proprio Vice Presidente. Appare, pertanto, provata la responsabilità del Signor Marinelli per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di Giustizia Sportiva e della società PRO SAVONA CALCIO a titolo di responsabilità diretta. Con riferimento alla dosimetria della sanzione, deve essere evidenziato come le condotte in oggetto pur essendo certamente lesive e riprovevoli, non appaiano di particolare gravità, sia per la concinitas dell’intervista sia per la volgarità non eccessiva utilizzata nell’intervento da parte del Signor Marinelli. Tali elementi possono essere ritenuti prevalenti rispetto alla contestata aggravante e, di conseguenza, le sanzioni possono essere determinate in misura inferiore rispetto alle richieste formalizzate dalla Procura Federale e, segnatamente: - inibizione per mesi uno nei confronti del Signor Marinelli; - € 150,00 di ammenda nei confronti della società PRO SAVONA CALCIO. P.Q.M. il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria dichiara il Signor Simone MARINELLI responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, per l’effetto, gli infligge la sanzione dell’inibizione per mesi uno.
Dichiara, altresì, la società SAVONA CALCIO responsabile a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio Vice Presidente sig. Simone MARINELLI, e, per l’effetto, le infligge la sanzione di € 150,00 di ammenda. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
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