C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 10/02/2022 – Delibera – in merito al procedimento disciplinare n. 103 pfi 21-22, avente ad oggetto: “Condotta della società ASD BEVERINO GIOVANI che non avrebbe adempiuto ai provvedimenti assunti dalla Commissione Premi Preparazione, pubblicati con Comunicato Ufficiale n. 11/E del 17.6.2021, in favore della società ASD Valdivara 5 Terre”.

 

in merito al procedimento disciplinare n. 103 pfi 21-22, avente ad oggetto: “Condotta della società ASD BEVERINO GIOVANI che non avrebbe adempiuto ai provvedimenti assunti dalla Commissione Premi Preparazione, pubblicati con Comunicato Ufficiale n. 11/E del 17.6.2021, in favore della società ASD Valdivara 5 Terre”.

 

Il Signor Roberto PODENZANA, e con lui la società BEVERINO GIOVANI, sono stati ritualmente deferiti dinnanzi a Questo Tribunale per aver omesso, nei termini previsti dalla normativa federale, il pagamento alla società ASD Valdivara 5 Terre dei premi di preparazione (per una somma accertata complessiva di Euro 4.321,20) relativi a diversi calciatori. Di conseguenza, è stata contestata al Signor Podenzana la violazione dell’art. 4, comma 1, e 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 96 delle NOIF per non aver adempiuto, a seguito di formale notifica ed entro i termini normativamente stabiliti, a quanto statuito dalla Commissione Premi di Preparazione ovvero al pagamento dei premi di preparazione alla soc. ASD Valdivara 5 Terre. Contestualmente, è stata contestata alla società Beverino Giovani la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Podenzana Roberto. Dagli atti presenti nel fascicolo e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso quanto segue: il Sig. Podenzana Roberto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Beverino Giovani, ha omesso di provvedere (o far provvedere) nei termini previsti dalla normativa federale, al pagamento alla società ASD Valdivara 5 Terre dei premi di preparazione (per una somma accertata complessiva di Euro 4.321,20) relativi ai seguenti calciatori: Aiello Francesco, Amasi Thomas, Barilari Elia, Bassi Mattia, Boccino Dennis, Carraresi Alessio, Esposito Giulio, Maddaluno Gianmarco, Olivato Riccardo,Pagani Lorenzo, Piva Davide, Podenzana Filippo, Polverini Tommaso, Righetti Raffaele, Rossi Mirko, Sergio Leonardo e Tagliaferro Diego. Tutto ciò emerge anzitutto dall’esposto presentato dalla società VAL DI VARA 5 TERRE, nonché dalle pronunce della Commissione Premi pubblicate nel Comunicato Ufficiale n°11/E - s.s. 2020- 2021 - del 17.6.2021, ritualmente notificate alla società ASD Beverino Giovani a mezzo Raccomandata A/R, così come emerge dalle ricevute di avvenuta consegna acquisite agli atti del procedimento.

Non vi sono dubbi, pertanto, in merito alla responsabilità dei deferiti, nonché della gravità delle condotte loro ascritte, in considerazione del numero di giocatori in relazione ai quali non è stato corrisposto il premio di preparazione. Paiono, dunque, congrue – alla luce dei criteri previsti dalla normativa federale – le sanzioni dell’inibizione per mesi sei per il Signor Podenzana e quella dell’ammenda per € 1.000 per la società Beverino Giovani. In merito alla decorrenza delle medesime, è necessario osservare che il Signor Podenzana, ad oggi, non risulta essere più tesserato, di talché la sanzione inflittagli decorrerà dall’eventuale nuovo tesseramento in ambito federale. * * * * * * * * * * P.Q.M. il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria dichiara il Signor Roberto PODENZANA responsabile della violazione ascrittagli e, per l’effetto, gli infligge la sanzione dell’inibizione per mesi sei a decorrere dall’eventuale nuovo tesseramento. Dichiara, altresì, la società BEVERINO GIOVANI responsabile a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al sig. Roberto PODENZANA, e, per l’effetto, le infligge la sanzione di € 1.000,00 di ammenda. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

 

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