C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 06/05/2022 – Delibera – Il Presidente del Tribunale Federale Liguria

Il Presidente del Tribunale Federale Liguria

premesso - che, in data 5 maggio u.s., è pervenuto ricorso “in via cautelare e urgente avverso il Comunicato Ufficiale n. 85 del 05.05.2022 nella parte in cui ufficializzala classifica finale del Campionato di Prima Categoria Girone E nonchégli accoppiamenti per la disputa dei play – off per la promozione al Campionato di Promozione 2022/2023 a partire dalla data del 07/08 Maggio p.v.” da parte della società Arcola Garibaldina; - che, come precisato in ricorso, “nella giornata del 1° Maggio è terminata la regular season del Campionato di Prima Categoria Girone E in cui milita la Società U.S.D. Arcola Garibaldina”; - che, ad avviso del ricorrente, vi sarebbero ancora delle gare “sub iudice” e che, tra queste, consta la gara Casarza Ligure – Arcola Garibaldina; - che, pertanto, sarebbe necessaria la sospensione dei playoff essendo pendente un deferimento della Procura Federale “relativamente alle gare disputate dal calciatore ROSSETTI Giulio nella corrente stagione sportiva e fino all'11 Novembre scorso per gli eventuali provvedimenti di competenza aseguito dell'accertamento dell’irregolarità del tesseramento del sig.Rossetti per la Società Casarza Ligure”; - che, ai sensi dell’art. 97 co. 1 C.G.S. “chiunque può, con la domanda cautelare o con distinto atto notificato alle controparti, chiedere al Presidente della sezione del Tribunale federale competente, di disporre misure cautelari provvisorie”; - che, stando al disposto del successivo co. 2, “Il Presidente della Sezione o un suo delegato verifica che la notificazione dell'atto si sia perfezionata nei confronti dei destinatari e provvede con decreto motivato non impugnabile con il quale fissa la discussione dell'istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile”;

- che la società Arcola Garibaldina ha depositato rituale ricorso a mezzo PEC ed ha prodotto copia della prova della notificazione del ricorso alla società Casarza Ligure; - che, peraltro, non sussistono allo stato le condizioni per poter disporre l’invocata sospensione dei playoff; - che, in particolare, non constano gare della cd. regular season tutt’ora sub iudice; - che, infatti, i risultati di tutte le gare di Prima Categoria – Girone E sono stati regolarmente omologati e non sono, pertanto, più suscettibili di modificazione; - che eventuali penalizzazioni di punteggio nei confronti della società Casarza Ligure andranno applicate, all’esito del procedimento disciplinare tutt’ora pendente dinnanzi a Codesto Tribunale, in ossequio al disposto di cui all’art. 8 lett. g) C.G.S. P.T.M. respinge, allo stato, la richiesta di sospensione dei playoff per la promozione al Campionato di Promozione 2022/2023 e fissa la discussione dell’istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile individuata nell’udienza già calendarizzata dell’11 maggio 2022, ore 15.30 presso i locali del Comitato Regionale Liguria in Genova, Via D. Col 4. Manda alla Segreteria per la notificazione del suesteso provvedimento alle società Arcola Garibaldina e Casarza Ligure.

 

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