C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 23/05/2022 – Delibera – ricorso proposto in data 5 maggio 2022 dalla società ARCOLA GARIBALDINA avverso il C.U. n. 85 del 5 maggio 2022 nella parte in cui ufficializza la classifica finale del Campionato di Prima Categoria – Girone E nonché gli accoppiamenti per la disputa dei play-off.

 

ricorso proposto in data 5 maggio 2022 dalla società ARCOLA GARIBALDINA avverso il C.U. n. 85 del 5 maggio 2022 nella parte in cui ufficializza la classifica finale del Campionato di Prima Categoria – Girone E nonché gli accoppiamenti per la disputa dei play-off.

 

La società ARCOLA GARIBALDINA ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 97 C.G.S. dinnanzi a Questo Tribunale con il quale ha impugnato Il Comunicato Ufficiale n. 85 del 05.05.2022 nella parte in cui ufficializzala classifica finale del Campionato di Prima Categoria Girone E, nonché gli accoppiamenti per la disputa dei play – off per la promozione al Campionato di Promozione 2022/2023 a patire dalla data del 07/08 Maggio p.v.”.

Contestualmente, è stata richiesta quale misura cautelare “la sospensione della disputa dei PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023 a partire dalla gara unica del 07/08 Maggio p.v. disposti con il comunicato ufficiale n.85 del 05 Maggio”. Preliminarmente, deve rilevarsi come non vi sia alcun dubbio in merito all’ammissibilità del ricorso, stante il disposto dell’art. 79 C.G.S. a mente del quale “Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”. Non vi è dubbio che la regolarità della classifica finale del Campionato di Prima Categoria Girone E sia un “fatto rilevante” per l’ordinamento sportivo e che lo strumento attraverso il quale muovere deduzioni ad essa relative sia quello del ricorso al Tribunale Federale. Non consta, inoltre, a questo Tribunale che sia pendente ovvero sia stato instaurato un procedimento davanti al Giudice sportivo territoriale, di talché il ricorso deve essere considerato senz’altro ammissibile. Nel merito, il ricorrente ha dedotto che, essendo pendente un deferimento nei confronti della società Casarza Ligure dal quale potrebbe scaturire la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, si renderebbe necessaria la sospensione dei playoff poiché, in caso di inflizione della sanzione de qua da parte di Questo Tribunale, la società Arcola Garibaldina sopravanzerebbe nella classifica finale della regular season la società Casarza Ligure, con conseguente ammissione della prima ai playoff ed esclusione della seconda. Il ricorso è infondato per le ragioni che verranno di seguito specificate. Come si è detto, oggetto del ricorso risiede nell’impugnazione della classifica del Campionato di Prima Categoria Girone E pubblicata con C.U. n. 85 del 5 maggio 2022. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non constano gare il cui risultato sia sub iudice, atteso che tutte le gare di Campionato disputate sono state regolarmente omologate, di talché i relativi risultati devono intendersi definitivamente consacrati. Non constano, altresì, reclami pendenti avverso la regolarità e/o il risultato di taluna delle gare disputate nell’ambito del Campionato di Prima Categoria Girone E. Di conseguenza, non sussiste alcun elemento per il quale Questo Tribunale debba procedere ad una modifica della classifica ovvero dei punteggi ivi riportati ed assegnati alle singole squadre. In relazione all’istanza di sospensione dei playoff deve essere precisato quanto segue. Anzitutto, va evidenziato come l’infondatezza nel merito del reclamo renda ipso facto inaccoglibile l’istanza cautelare, in quanto le esigenze ivi rappresentate non possono essere favorevolmente apprezzate da Questo Tribunale. Nel caso di specie, infatti, non sussiste alcuna ragione per concedere l’invocata misura la quale, ai sensi dell’art. 96 C.G.S., può essere richiesta da chiunque alleghi di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso. In particolare, ad avviso del ricorrente, il pregiudizio risiederebbe nel potenziale esito di un procedimento disciplinare pendente nei confronti della società Casarza Ligure, disputante il Campionato di Prima Categoria Girone E, all’esito del quale la stessa potrebbe subire una penalizzazione dei punti in classifica. Il Tribunale non condivide tale asserto per quanto infra. In effetti, è pendente un procedimento disciplinare a carico della società Casarza Ligure per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento di un calciatore, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione di quattro gare del Campionato di Prima Categoria Girone E.

A prescindere da qualsivoglia valutazione sul merito di tale deferimento – ciò che non compete a Questo Collegio – deve essere rilevato come, per la violazione ivi contestata, la penalizzazione di punti in classifica sia una delle possibili sanzioni, ma non sia obbligatoria. Ne consegue che i possibili esiti del procedimento disciplinare in oggetto siano sostanzialmente tre: il proscioglimento della società, la punizione della società con una delle sanzioni previste dall’art. 8 lett. a), b), c) C.G.S. ovvero l’applicazione dell’ulteriore sanzione di cui all’art. 8 lett. g) C.G.S.. La penalizzazione dei punti in classifica, pertanto, è solo una conseguenza potenziale ed eventuale del procedimento disciplinare, ma non è un evento certo e futuribile, sia poiché ad oggi non è dato poter affermare la responsabilità della società per la violazione ascrittale sia in quanto detta sanzione non è mandatoria in casi come quello in oggetto. Correlativamente a questo aspetto deve essere, altresì, precisato come da tale procedimento disciplinare non possa derivare alcun pregiudizio alla società ARCOLA GARIBALDINA, poiché la stessa non è minimamente attinta da alcuna contestazione e non è, quindi, passibile di qualsivoglia sanzione. Diversamente, ciò per cui la società Arcola Garibaldina ha proposto la menzionata istanza cautelare è l’ipotetico vantaggio che la stessa potrebbe impetrare da un’eventuale sanzione in termini di punti in classifica a carico della società Casarza Ligure. Tale eventualità, peraltro, non si ritiene meritevole di tutela dinnanzi a Questo Tribunale, in quanto trattasi, per l’appunto, di una mera possibilità in relazione alla quale non è possibile disporre l’invocata misura cautelare che ha come presupposto il rischio di subire un grave pregiudizio e non la probabilità di ottenere un vantaggio. Nell’ipotesi in parola, come si è detto, non vi è alcuna concretezza del rischio prospettato dal ricorrente, in quanto l’esito del procedimento disciplinare a carico della società Casarza Ligure – come tutti i procedimenti disciplinari instaurati dinnanzi al Tribunale Federale – è tutt’altro che scontato, sia nell’an sia nel quantum di un’eventuale sanzione. Da ultimo, si rileva come non vi sia alcun obbligo per il Tribunale Federale di applicare un’ipotetica sanzione della penalizzazione di punti in classifica nel corso della corrente stagione sportiva, atteso che eventuali penalizzazioni di punteggio nei confronti della società Casarza Ligure andranno applicate in ossequio al disposto di cui all’art. 8 lett. g) C.G.S., a mente del quale se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente. Pertanto, ove il Tribunale Federale ritenesse la responsabilità della società Casarza Ligure e di applicare la sanzione de qua, detta sanzione andrà applicata sulla stagione sportiva successiva, essendo la classifica di Prima Categoria Girone E ormai insuscettibile di modificazione. La società Casarza Ligure, inoltre, ha già disputato i play off ed è stata eliminata al primo turno. Per tali ragioni, il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, RIGETTA il ricorso proposto in data 5 maggio 2022 dalla società ARCOLA GARIBALDINA e conferma le disposizioni di cui al C.U. n. 85 del 5 maggio 2022. Dispone l’addebito della tassa di reclamo alle società ARCOLA GARIBALDINA, per la reiezione del ricorso. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.

 

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