C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 26/05/2022 – Delibera – Deferimento della Società ASD Dego Calcio e del Signor Rossano ASTESIANO (presidente della società ASD Dego Calcio), nel procedimento disciplinare n. 571 PFI 21-22 avente ad oggetto: “gravi offese al prestigio, al decoro ed all’onorabilità propri del direttore di gara e più in generale anche a quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, in riferimento alla gara contro la Società Cengio Calcio del 13.03.2022”.

Deferimento della Società ASD Dego Calcio e del Signor Rossano ASTESIANO (presidente della società ASD Dego Calcio), nel procedimento disciplinare n. 571 PFI 21-22 avente ad oggetto: “gravi offese al prestigio, al decoro ed all’onorabilità propri del direttore di gara e più in generale anche a quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, in riferimento alla gara contro la Società Cengio Calcio del 13.03.2022”.

 

La Procura Federale ha deferito i soggetti in epigrafe per le gravi offese al prestigio, al decoro ed all’onorabilità propri del direttore di gara e più in generale anche a quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, in riferimento alla gara contro la Società Cengio Calcio del 13.03.2022. All’udienza del 25.05.2022, il Procuratore Federale ha richiesto per il sig. Astesiano la sanzione dell’inibizione per mesi due e per la società ASD Dego Calcio l’ammenda di euro 600. La materialità dei fatti è indubbia e trova pieno riscontro negli atti di indagine contenuti nel fascicolo. In particolare, il sig. Astesiano in totale disaccordo con le decisioni arbitrali prese contro alcuni giocatori della società ASD Dego Calcio (e quindi dei successivi provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo), consentiva che la società dal medesimo rappresentata arrecasse, per il tramite di diverse testate giornalistiche online, grave offese al direttore di gara ed alla classe arbitrale in generale inoltre preannunciando di adire anche le vie della giustizia ordinaria nei confronti del ddg a causa della assoluta malafede dello stesso. Poiché a seguito delle frasi di cui sopra non sono mai intervenuta smentite e/o rettifiche di sorta e che le vie della giustizia ordinaria non sono mai state percorse in concreto, data anche la caratteristica della pubblicità di dette esternazioni (visto il mezzo con cui sono state divulgate), è opinione di questo Tribunale che tali condotte debbano essere adeguatamente sanzionate non solo per la loro gravità intrinseca e per la loro contrarietà ai principi di correttezza che dovrebbero connotare ogni attività sportiva, ma altresì per il danno recato al ddg nonché all’immagine della classe arbitrale tutta. Occorre ulteriormente precisare che all’udienza del 25.05.2022, se pur ritualmente e regolarmente notificato ai deferiti l’invito a comparire innanzi al Tribunale, nessuno si presentava per discutere delle condotte in contestazione. Per tali ragioni, il Tribunale Federale, in accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura Federale, delibera di infliggere le seguenti sanzioni: Rossano Astesiano: inibizione di mesi due; ASD Dego Calcio: ammenda di € 600. Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

 

 

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