C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 10/06/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD Carlin’s Boys avverso la retrocessione della società Carlin’s Boys e la regolarità della classifica finale del Campionato di Prima Categoria Liguria, Girone A, Stagione Sportiva 2021/2022 determinata a seguito del Comunicato Ufficiale LND n° 94 del 26/05/2022, pubblicato in pari data.

Reclamo della società ASD Carlin’s Boys avverso la retrocessione della società Carlin’s Boys e la regolarità della classifica finale del Campionato di Prima Categoria Liguria, Girone A, Stagione Sportiva 2021/2022 determinata a seguito del Comunicato Ufficiale LND n° 94 del 26/05/2022, pubblicato in pari data.

 

La società ASD Carlin’s Boys ha proposto ricorso dinnanzi a questo Tribunale con il quale ha impugnato Il Comunicato Ufficiale n° 94 del 26/05/2022nella parte in cui ufficializzala classifica finale del Campionato di Prima Categoria Girone A, chiedendo in via principale di applicare le sanzioni per le violazioni commesse dalla società A.S.D. Oneglia Calcio per l’aver schierato tra le proprie formazioni un giocatore non in regola con il tesseramento per 11 gare da essa disputate irregolarmente, oltre a quella disputata in data 03/4/2022, così come già accertato dall’autorità sportiva e per la quale è già intervenuta decisione del G.S.e per l’appunto che tali provvedimenti disciplinari siano conformi a quelli già adottati dal Giudice Sportivo per la stessa violazione rilevatanel Comunicato Ufficiale LND n° 79 del 07/04/2022, ossia la sconfitta per 0-3 alla società Oneglia Calcio per ciascun illecito commesso, (per la posizione irregolare del calciatore Tinkiano Felix in quanto non-tesserato). Ha richiesto altresì che in via principale e nel merito, in virtù di tali violazioni e dei provvedimenti disciplinari conseguenti, il Tribunale Federale accolga il presente ricorso e, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, disponga: 1) la modifica della classifica finale del Campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2021/2022 accordando il terzultimo posto alla ricorrente e di conseguenza 2) la revoca della retrocessione della società A.S.D. Carlin’s Boys; - che in subordine il Tribunale voglia quanto meno disporre d’ufficio l’iscrizione della società A.S.D. Carlin’s Boys al Campionato di Prima Categoria, o conceda alla società medesima il ripescaggio o la sua riammissione a tale campionato nella prossima Stagione Sportiva 2022/2023 con la formula che meglio riterrà. Preliminarmente, deve rilevarsi come non vi sia alcun dubbio in merito all’ammissibilità del ricorso,stante il disposto dell’art. 79 C.G.S. a mente del quale “Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato nérisulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”. In relazione a quanto riportato in ricorso occorre precisare che il G.S. nel Comunicato Ufficiale N° 79 del 07/04/2022 della Stagione Sportiva 2021/2022 adottava determinati provvedimenti disciplinari a seguito dell’espulsione, nella gara del 3/4/22, del calciatore della società A.S.D. Oneglia Calcio. Il G. S., effettuate le verifiche di rito per quanto attiene alla posizione dei vari tesserati, pronunciava la propria decisione per come riportata nel Comunicato Ufficiale LND n° 79 del 07/04/2022. Correttamente il G. S. trasmetteva alla Procura Federale, per i doverosi ed ulteriori accertamenti, gli atti relativi alle altre gare in cui il calciatore avrebbe preso parte in posizione non regolare. In riferimento proprio a questo ultimo aspetto dovrà necessariamente attendersi l’esito delle indagini dell’Ufficio della Procura con le eventuali e possibili richieste di sanzioni ad esso correlate. Il ricorso è infondato per le ragioni che verranno di seguito specificate. Come si è detto, oggetto del ricorso risiede nell’impugnazione della classifica del Campionato di Prima Categoria Girone A pubblicata con C.U.n° 94 del 26/05/2022. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non constano gare il cui risultato sia sub iudice, atteso che tutte le gare di Campionato disputate sono state regolarmente omologate, di talché i relativi risultati devono intendersi definitivamente consacrati. Non constano, altresì, reclami pendenti avverso la regolarità e/o il risultato di taluna delle gare disputate nell’ambito del Campionato di Prima Categoria Girone A. Di conseguenza, non sussiste alcun elemento per il quale questo Tribunale debba procedere ad una modifica della classifica ovvero dei punteggi ivi riportati ed assegnati alle singole squadre. In effetti, è pendente un procedimento disciplinare a carico della società ASD Oneglia Calcio per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7,comma 1, dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento di un calciatore, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione di diverse gare del Campionato di Prima Categoria Girone A. A prescindere da qualsivoglia valutazione sul merito di tale possibile futuro deferimento – ciò che non compete a questo Collegio – deve essere rilevato che, per la violazione ivi contestata, dovrà necessariamente attendersi la conclusione delle indagini della Procura Federale e di conseguenza le conseguenti ed eventuali sanzioni che potrebbero essere comminate dovranno essere scontate nel corso della stagione sportiva seguente a quella in parola. Pertanto, ove il Tribunale Federale ritenesse la responsabilità della società ASD Oneglia Calcio e di applicare le sanzioni de qua, dette sanzioni andranno applicate sulla stagione sportiva successiva,essendo la classifica di Prima Categoria Girone A ormai insuscettibile di modificazione. Pertanto, per i motivi anzidetti, RIGETTA il ricorso proposto dalla società ASD Carlin’s Boys e conferma le disposizioni di cui al C.U. n° 94 del 26/05/2022. Dispone l’addebito della tassa di reclamo per la reiezione del ricorso. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.

 

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