C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 03/09/2021 – Delibera – GARA RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE – RIVASAMBA H.C.A. del 28/08/2021 Il G.S.

GARA RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE - RIVASAMBA H.C.A. del 28/08/2021 Il G.S.

· Visto il referto arbitrale della gara in questione; · Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, con p.e.c. in data 28 agosto 2021, h. 21:45:40; · Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.; · Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in pari data con p.e.c. h. 23:50:20 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; · Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, e precisamente: "In data 28 Agosto 2021 veniva disputata presso l’impianto sportivo Umberto Macera di Rapallo la partita in epigrafe valevole per il primo turno della partita d’andata della Coppa Italia di Eccellenza del Comitato Regionale Liguria – L.N.D.; 2. Dalla distinta di gara si può rilevare pacificamente come la società S.C.D. RIVASAMBA HCA abbia impiegato, nella summenzionata partita, il giocatore LASAGNA Pietro nato il 19/03/1991............; 3. Lo stesso giocatore veniva identificato dal direttore di gara mediante carta identità; 4. tale condotta posta in essere dalla società RIVASAMBA HCA non è conforme con la normativa federale relativa all’impiego dei calciatori in stato di squalifica"; · Atteso che, nel prosieguo della memoria, la ricorrente evidenziava, altresì, che "il calciatore LASAGNA Pietro fosse, al momento dell'impiego nella partita summenzionata, in posizione di squalifica, avendo lo stesso nella Coppa Italia Eccellenza Stagione Sportiva 2020/2021, con la Società Campomorone Sant'Olcese, una giornata di squalifica, a seguito delle ammonizioni comminate negli incontri Campomorone Sant'Olcese - Genova Calcio del 24/09/2020 e Campomorone Sant'Olcese - Cairese del 27/09/2020, come da C.U. 16 del 02/10/2020, da scontarsi nella prima gara utile successiva che, da calendario si sarebbe dovuta disputare il 28/10/2020, ma la stessa venne posticipata a data da destinarsi, per poi sospendere definitivamente la manifestazione a causa lockdown causa Covid 19. Ne consegue che il calciatore LASAGNA Pietro dovesse ancora scontare la squalifica in essere a suo carico nella prima partita Utile di Coppa Italia disponibile e, per la precisione, quella di cui in oggetto..."; · Considerato che, da approfondita verifica effettuata sugli atti d'ufficio presso il Comitato Regionale Liguria FIGC/LND, è effettivamente risultato che il calciatore LASAGNA Pietro nella scorsa stagione sportiva era tesserato per la Società CAMPOMORONE S.OLCESE e che, nell'ultima partita disputata (27.09.20) è stato squalificato per recidiva in ammonizione, ma tale squalifica non è mai stata scontata in quanto la competizione (Coppa Italia) non è, poi, terminata a causa della pandemia da COVID 19 e che, pertanto, il calciatore medesimo deve scontare la sanzione nel corso della corrente stagione sportiva, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 6, del CGS; · Considerato che, in via preliminare, era stato stabilito che la pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta in data 03/09/2020; · Preso atto che, alla data odierna, non sono pervenute memorie da parte di entrambe le società; · Ritenuto, pertanto,sulla base di quanto sopra, dover accogliere il gravame proposto; · Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di 2-1, a favore della società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE; · Visto l'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS; · Visto l'art. 48 del CGS; Il G.S. Dispone: · Di accogliere il ricorso di cui trattasi; · Di assegnare la vittoria per 0-3 nella gara in questione alla società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE; · Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore LASAGNA Pietro, della società RIVASAMBA H.C.A., a decorrere dall'avvenuta estinzione di quella ancora da scontare; · Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della RIVASAMBA H.C.A., Signor BARBIERI Glauco, fino al 16 settembre 2020; · Di infliggere alla società RIVASAMBA H.C.A., la sanzione pecuniaria di Euro 100, a titolo di responsabilità oggettiva; · La restituzione del contributo di cui all'art. 48 del C.G.S. alla società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE.

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