C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 23/09/2021 – Delibera – gara del 19/ 9/2021 NUOVA OREGINA S.R.L. – MURA ANGELI Il G.S.
gara del 19/ 9/2021 NUOVA OREGINA S.R.L. - MURA ANGELI Il G.S.
- Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
- Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore della Società NUOVA OREGINA, DI VIA Yuri, ha preso parte alla gara subentrando al minuto 22 del s.t.;
- Rilevato che il calciatore DI VIA Yuri non risulta essere stato tesserato, in quanto il trasferimento non risulta trasmesso dematerializzato con firma elettronica e quindi, tale fatto, pone il calciatore in posizione irregolare;
- Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;
- Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;
- Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 2 -1 in favore della società MURA ANGELI;
DISPONE
- Di assegnare la sconfitta nella gara in questione alla società NUOVA OREGINA S.R.L. con il punteggio di 0 - 3;
- Di infliggere per tale episodio la squalifica per 2 giornate al calciatore DI VIA Yuri, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;
- Di infliggere l'inibizione fino al 14ottobre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società NUOVA OREGINA, Signor GALLITTO Paolo, sanzione che comprende le condotte tenute in occasione dello svolgimento della gara consistite nell'aver proferito ripetutamente espressioni blasfeme;
- Di infliggere l'ammenda di Euro 200 alla società NUOVA OREGINA, a titolo di responsabilità oggettiva.