C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 07/10/2021 – Delibera – gara del 3/10/2021 LUNI CALCIO – ATLETICO LUNEZIA

gara del 3/10/2021 LUNI CALCIO - ATLETICO LUNEZIA

Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe ed il successivo supplemento, da cui risulta che la stessa, è terminata al 28' del 2 tempo in quanto la Società ATLETICO LUNEZIA è rimasta con soli 6 calciatori in campo a seguito di ripetuti infortuni; · Visto l'art. 3 del Regolamento del gioco del calcio; · Visto l'art. 10, comma 1, del CGS, il quale prevede che la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano in fluito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria,se a questa più favorevole; · Verificato, sempre dal referto arbitrale, che la Società ATLETICO LUNEZIA ha iscritto in distinta, per la gara in esame, soltanto due calciatori di riserva, operando in tal modo in maniera negligente; · Considerato che, al momento della sospensione della gara in oggetto,il risultato era sul punteggio di 6-0 a favore della Società LUNI CALCIO, ma che la gara stessa, comunque, non è giunta a regolare conclusione, per cui non si può parlare di conseguimento del risultato sul campo; P.Q.M. Dispone: · di infliggere la sanzione della perdita della gara per 3-0 alla Società ATLETICO LUNEZIA;

· di comminare l'ammenda di Euro 50,00 (cinquanta/00) alla Società medesima, considerato il comportamento negligente tenuto dalla stessa nell'occasione, iscrivendo in distinta soltanto due calciatori di riserva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti adottati dal ddg fino alla sospensione della gara.

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