C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 14/10/2021 – Delibera – gara del 10/10/2021 VEZZANO 2005 – ATLETICO LUNEZIA
gara del 10/10/2021 VEZZANO 2005 - ATLETICO LUNEZIA
Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; · Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore CANEPA Matteo della Società ATLETICO LUNEZIA, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; · Rilevato, all’atto dell’inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che per il calciatore CANEPA Matteo non risulta essere stata fatta alcuna pratica di tesseramento; · Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; · Richiamato l’art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; · Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 4-2 in favore della società VEZZANO 2005; DISPONE Di infliggere le seguenti sanzioni: · Di assegnare la sconfitta per 0-3 nella gara in questione alla Società ATLETICO LUNEZIA; · Squalifica per 2 giornate al calciatore CANEPA Matteo, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento; · Inibizione fino al 28 ottobre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ATLETICO LUNEZIA, Signor TEDESCHI Franco; · Ammenda di Euro 200 alla società ATLETICO LUNEZIA, a titolo di responsabilità oggettiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.