FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 40/AA del 11/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ASD S. GIOVANNESE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 517 bis pfi 21-22 adottato nei confronti della società A.S.D. SAN GIOVANNESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. SAN GIOVANNESE CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Sara Maaroufi, all’epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. San Giovannese Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, al termine della gara A.S.D. Matteo Football King – A.S.D. San Giovannese Calcio del 30.1.2022 valevole per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, proferito nei confronti della Sig.ra Anna Pagnotta, vice presidente della A.S.D. Matteo Football King, espressioni offensive;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Fabio Baraldi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN GIOVANNESE CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. SAN GIOVANNESE CALCIO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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