FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 41/AA del 16/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – AMATO BOSCOLO MENEGUOLO DEGANO MUNARI CALCIO ..

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 800 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario AMATO, Daniele BOSCOLO MENEGUOLO, Gino DEGANO, Luigi MUNARI e della società CALCIO PADOVA s.p.a., avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO AMATO, Medico Sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Calcio Padova s.p.a., in violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 30 aprile 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21;

DANIELE BOSCOLO MENEGUOLO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Calcio Padova s.p.a., in violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 30 aprile 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21;

GINO DEGANO, Medico Sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Calcio Padova s.p.a., in violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 30 aprile 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21; LUIGI MUNARI, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Calcio Padova s.p.a., in violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 30 aprile 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21;

CALCIO PADOVA s.p.a., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria in relazione alla violazione degli obblighi di cui al C.U. n. 36A del 28 luglio 2021; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario AMATO, dal Sig. Daniele BOSCOLO MENEGUOLO, dal Sig. Gino DEGANO, dal Sig. Luigi MUNARI e dalla Sig.ra Alessandra Bianchi, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società CALCIO PADOVA s.p.a.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 180,00 (centottanta) di ammenda per il Sig. Mario AMATO, di € 525,00 (cinquecentoventicinque) di ammenda per il Sig. Daniele BOSCOLO MENEGUOLO, di € 180,00 (centottanta) di ammenda per il Sig. Gino DEGANO, di € 180,00 (centottanta) di ammenda per il Sig. Luigi MUNARI e di € 700,00 (settecento) di ammenda per la società CALCIO PADOVA s.p.a.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it