FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 44/AA del 22/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PRECALI MARINO ACD TURRIS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 585 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianpietro PRECALI, Pasquale MARINO e della società A.C.D. TURRIS, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANPIETRO PRECALI, all’epoca dei fatti non tesserato come allenatore ma come calciatore della ACD Turris, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1 e art. 40 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. poiché nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di novembre 2021 e sino al mese di gennaio 2022 - ha svolto l’attività di allenatore in favore della ACD Turris pur non essendo tesserato con tale qualifica per la società e pur non avendo frequentato ed ottenuto l’aggiornamento della qualifica e figurando nelle distinte di gare come massaggiatore;

PASQUALE MARINO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ACD Turris, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito dal mese di novembre al Sig. Gianpiero Precali – allenatore UEFA B iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma “inattivo” e tesserato come calciatore della società ACD Turris - di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di novembre 2021 e sino al mese di gennaio 2022 - l’attività di allenatore in favore della ACD Turris pur non essendo tesserato come tecnico per la società e pur non avendo frequentato ed ottenuto l’aggiornamento della qualifica e figurando nelle distinte di gare come massaggiatore;

A.C.D. TURRIS, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti il Sig. Gianpiero Precali e il Sig. Pasquale Marino;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianpietro PRECALI e dal Sig. Pasquale MARINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. TURRIS;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di squalifica per il Sig. Gianpietro PRECALI, di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Pasquale MARINO, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.C.D. TURRIS;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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