FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 45/AA del 22/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BARTOLINI ASD MALISETI SEANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 626 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Andrea BARTOLINI e della società A.S.D. MALISETI SEANO avente ad oggetto la seguente condotta:
ANDREA BARTOLINI, all’epoca dei fatti, allenatore tesserato con la società ASD Maliseti Seano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2021-2022 ed essendo tesserato come allenatore per la società ASD Maliseti Seano - attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD GS C.F. 2001 Casale Fattoria, al fine di convincerli a tesserarsi per la ASD Maliseti Seano contattando tali ragazzi minorenni inviando messaggi Whatsapp ai loro genitori al fine di ottenere un incontro volto al tesseramento degli stessi presso la propria compagine sportiva.
A.S.D. MALISETI SEANO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il Sig. Andrea Bartolini;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BARTOLINI e dal Sig. Tommaso Guasti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MALISETI SEANO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Andrea BARTOLINI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. MALISETI SEANO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.